Revoca del nulla osta per inadempienza del datore non travolge il lavoratore (TAR Campania n. 3540 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non può fondarsi esclusivamente sull’inadempienza del datore di lavoro originario, resosi indisponibile a stipulare il contratto di soggiorno. Le conseguenze negative di condotte ascrivibili al solo datore di lavoro non possono ricadere sul lavoratore straniero, parte debole e incolpevole del rapporto. L’Amministrazione è tenuta a istruttoria sulla nuova e concreta opportunità occupazionale tempestivamente documentata dal lavoratore, valutando l’istanza di subentro del nuovo datore e gli elementi favorevoli sopravvenuti ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 286/1998. L’omessa valutazione integra eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità, in violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. La natura vincolata della revoca ai sensi del D.L. 73/2022 non esonera dal rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e comparazione degli interessi.
Il Fatto
Un cittadino straniero otteneva il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato su istanza del datore di lavoro e faceva regolare ingresso in Italia, munito di visto. Successivamente il datore di lavoro originario si rendeva irreperibile, non stipulando il contratto di soggiorno. Il lavoratore, tramite il legale, comunicava allo Sportello Unico per l’Immigrazione la situazione e la disponibilità di un nuovo datore di lavoro, chiedendo la regolarizzazione o, in subordine, il permesso per attesa occupazione.
Dopo plurimi solleciti, le parti originarie venivano convocate. Presa atto dell’assenza del datore e della mancata produzione documentale, l’Amministrazione avviava il procedimento di revoca del nulla osta, conclusosi con il provvedimento impugnato, motivato dalla mancata sottoscrizione del contratto e dal richiamo all’art. 22, comma 5-ter, del D.Lgs. 286/1998. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al giudice amministrativo, che accoglieva la domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il nucleo della controversia nel quesito se, a fronte dell’indisponibilità sopravvenuta del datore originario a formalizzare il contratto di soggiorno, l’Amministrazione possa revocare in modo automatico e vincolato il nulla osta, oppure debba valutare la posizione del lavoratore che abbia reperito una nuova opportunità occupazionale.
Il primo e il secondo motivo sono accolti congiuntamente. Gli inadempimenti posti a fondamento della revoca — mancata presentazione dei documenti e omessa sottoscrizione del contratto — sono pacificamente riconducibili alla sola condotta del datore originario. Il lavoratore, parte lesa dalla condotta altrui, si era attivato diligentemente rappresentando la situazione e documentando la disponibilità di un nuovo datore. L’operato dell’Amministrazione, che ha ignorato tali istanze procedendo meccanicamente alla revoca, contrasta con il principio secondo cui le conseguenze negative di condotte ascrivibili esclusivamente al datore di lavoro non possono ricadere sul lavoratore straniero, parte debole e incolpevole.
Il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ordinanza n. 2550/2025, secondo cui il procedimento per il rilascio del nulla osta non può considerarsi automaticamente interrotto per il venir meno dell’offerta originaria, qualora il lavoratore disponga di alternative occupazionali concrete e documentate, potendo essere sufficiente anche una promessa di assunzione. L’Amministrazione ha quindi il dovere di valutare la persistenza del presupposto lavorativo avendo riguardo alla reale possibilità di inserimento, esaminando l’istanza di subentro. L’essersi arrestata a una constatazione formale integra difetto di istruttoria e di motivazione, in violazione dell’art. 3 della L. 241/1990.
Anche la terza censura è fondata. L’art. 5, comma 5, del T.U. Immigrazione impone di tenere conto degli elementi favorevoli sopravvenuti. La nuova proposta di assunzione a tempo indeterminato proveniente da un diverso datore costituisce un elemento di fondamentale importanza, idoneo a dimostrare la persistenza di un concreto interesse all’inserimento lavorativo. Il Consiglio di Stato ha consolidato il principio per cui l’Amministrazione deve considerare tutti gli elementi, anche sopravvenuti, che attestino l’effettivo radicamento dell’interessato (Cons. Stato, sez. III, n. 5945 del 2022).
Non convince la tesi della revoca quale atto dovuto ai sensi del D.L. 73/2022. L’esercizio del potere non può prescindere dai principi generali dell’azione amministrativa: il dovere di istruttoria, la proporzionalità e la comparazione degli interessi. All’elemento ostativo noto si affiancava l’elemento favorevole sopravvenuto, illegittimamente omesso. Il ricorso è accolto e l’atto annullato, con riesame dell’istanza in conformità ai principi enunciati. Le spese sono integralmente compensate per la complessità della normativa di settore.
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Nota della Redazione
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