Regolamento comunale sui beni pubblici non è immediatamente lesivo (TAR Lazio n. 636 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che individua con previsioni generali e astratte le tipologie di concessione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, i presupposti applicativi e i criteri di affidamento non è immediatamente lesivo nei confronti dei potenziali destinatari. La lesione si concretizza e attualizza soltanto con l’adozione degli atti applicativi, che differenziano l’interesse del singolo rispetto a quello indifferenziato della generalità dei consociati. Il titolare di una concessione scaduta, non rinnovata con provvedimento espresso, non vanta alcun affidamento al rinnovo, né una posizione giuridicamente qualificata e differenziata rispetto agli altri aspiranti. La tollerata occupazione del bene pubblico sine titulo non radica un interesse legittimo, neppure quando siano corrisposte somme a titolo di canone.
Il Fatto
Due società impugnavano, con ricorso in riassunzione a seguito di trasposizione del ricorso straordinario, la deliberazione dell’Assemblea capitolina con cui Roma Capitale aveva adottato il Regolamento sull’utilizzo degli immobili per finalità d’interesse generale. Il regolamento abrogava le pregresse deliberazioni capitoline e limitava la concessione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile ai soggetti che perseguono fini coerenti con quelli dell’ente.
Le ricorrenti lamentavano disparità di trattamento e arbitrarietà del criterio che consente l’accesso dei soggetti commerciali alle concessioni solo in presenza di un interesse generale legato al contesto territoriale o all’impossibilità di sdemanializzazione del bene. Deducevano la lesione dell’affidamento maturato per effetto di una risalente permanenza nell’area, derivante dalla necessità di soddisfare un interesse pubblico su richiesta dell’allora Comune di Roma. Resistevano Roma Capitale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di rinvio della trattazione, non ravvisando i presupposti dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. Ha poi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse.
Il titolo concessorio delle ricorrenti era scaduto. La concessione per insediamento temporaneo prevista dalla delibera del 1982 si esauriva in un affidamento quinquennale e non era stata più rinnovata con provvedimento espresso. Non poteva desumersi alcuna proroga per facta concludentia: la tollerata occupazione del bene pubblico non radica alcuna posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, essendo irrilevante il pagamento di somme corrispondenti all’originario canone, che valgono solo a compensare l’occupazione sine titulo. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 4775 del 2013 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 8862 del 2024.
Accertata la perdita del titolo, la pretesa delle società a un determinato assetto regolamentare dei criteri di affidamento dei beni demaniali non risulta giuridicamente qualificata né differenziata rispetto alla generalità dei consociati. Le disposizioni sulle finalità perseguite dagli aspiranti concessionari, d’altro canto, sono prive di immediata lesività: l’art. 23 del regolamento non esclude in assoluto le attività commerciali e la concreta lesione è rinviata ai futuri atti applicativi.
Il regolamento fissa criteri destinati ad assumere efficacia lesiva solo quando l’amministrazione adotterà gli atti applicativi idonei ad attualizzare i requisiti richiesti. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 5071 del 2017: l’interesse all’annullamento del regolamento, nell’ambito della categoria dei potenziali destinatari, è indifferenziato e seriale, divenendo interesse legittimo solo nel momento dell’applicazione concreta. Il principio opera anche quando il regolamento contenga previsioni attributive di poteri vincolati o caratterizzati da discrezionalità tecnica, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 1159 del 2020. Le spese del giudizio sono state compensate per le peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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