Progressioni verticali: le mansioni superiori non valgono come competenze professionali (TAR Sicilia n. 1924 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le competenze acquisite nei contesti lavorativi, richiamate dall’art. 13, comma 7, lett. c), CCNL 16.11.2022 quale componente esemplificativa delle competenze professionali, identificano il patrimonio cognitivo e operativo sedimentato nell’esercizio dell’attività lavorativa e non il mero svolgimento di fatto di mansioni superiori. Queste ultime rilevano sul piano del rapporto contrattuale, ai fini della tutela retributiva di cui all’art. 52, commi 3 e 4, d.lgs. n. 165/2001, ma l’ordinamento le esclude dagli elementi idonei a determinare progressioni di carriera, coerentemente con l’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. La lex specialis che richieda competenze informatiche “certificate” non è irragionevole né contrasta con il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 66005/2021, perché assicura certezza nella valutazione dei titoli e rispetto della par condicio. Il candidato che si limiti a elencare competenze nel curriculum, senza attestazioni o certificazioni, non assolve l’onere dichiaratorio richiesto dal regolamento.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava alla procedura di progressione verticale tra le aree bandita da un Istituto Autonomo Case Popolari con avviso del 18.11.2024, per la copertura di due posti di Istruttore – Area degli Istruttori, profilo Tecnico. Collocatosi al terzo posto con 20 punti, a fronte dei due posti disponibili, impugnava la determinazione dirigenziale del 23.01.2025 di approvazione della graduatoria definitiva, i verbali della commissione e il regolamento recepito con delibera commissariale del 29.10.2024, chiedendo l’accertamento del diritto al primo o, in subordine, al secondo posto e la condanna al risarcimento dei danni.

L’Istituto si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della lex specialis e chiedendo il rigetto nel merito. I controinteressati non si costituivano. Le istanze cautelari monocratiche e collegiali venivano respinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità, individuando nel graduatoria definitiva l’atto lesivo dal quale decorre il termine di impugnazione, anche per la contestazione della lex specialis, che discende dalla prospettazione relativa alle valutazioni della commissione.

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’art. 5 del Regolamento distingue nettamente tra “esperienza maturata nell’area di provenienza” e “competenze professionali”. Le competenze acquisite nei contesti lavorativi costituiscono il risultato formativo di un’esperienza e non il mero esercizio di fatto di mansioni superiori. Il giudicato invocato dal ricorrente dispiega effetti limitati al piano economico: la sentenza d’appello ha dato atto che la domanda di superiore inquadramento era stata disattesa e che il lavoratore aveva ristretto il petitum alle sole rivendicazioni economiche, con dispositivo di condanna al pagamento delle differenze retributive.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La lettera c) dell’art. 5 richiede che le competenze informatiche siano “certificate” e tale certificazione non può desumersi implicitamente dalla frequenza di corsi non richiamati nel curriculum. La commissione ha motivato l’assenza di punteggio rilevando che le competenze professionali non risultano formalmente attestate come prescritto dal punto C.2.1. Il ricorrente non ha assolto l’onere dichiarativo richiesto per l’autocertificazione. Quanto ai due corsi, in un caso egli ha partecipato come coadiutore alle lezioni e non come corsista, senza rilascio di certificazione né esame finale; nell’altro, il curriculum non attesta la partecipazione ad alcun corso.

Il terzo motivo è infondato per la corretta valutazione dei curricula dei controinteressati. Per l’uno, è corretta l’attribuzione di un punto per il corso certificato e per la qualifica attinente al profilo tecnico di geometra, non essendovi norma che escluda la valutazione di titoli già valutati in sede di assunzione. Per l’altro, l’autocertificazione è stata confermata dall’accertamento istruttorio del Centro per l’impiego competente. Il riferimento al parere prot. n. 66005/2021 è privo di pregio, perché la formulazione dell’art. 5 è coerente con le finalità della procedura comparativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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