(TAR Friuli-Venezia Giulia n. 90 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la revisione della patente di guida, disposta ai sensi dell’art. 128 cod. strada, deve mantenersi coerente con la propria finalità preventivo-cautelare. Il rilevante lasso temporale intercorso tra l’evento sinistro e l’avvio del procedimento di revisione costituisce elemento idoneo a fondare il fumus boni iuris, in quanto suscettibile di privare la misura della sua ragion d’essere. In tale contesto, la sospensione dell’efficacia del provvedimento di revisione non incontra ostacoli in prevalenti esigenze di interesse pubblico, sicché può essere disposta la trattazione del merito alla prima udienza utile.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di patente di guida, impugnava il provvedimento con cui la Regione aveva disposto la revisione della patente a seguito di un sinistro stradale. L’atto, adottato dopo un considerevole intervallo di tempo dall’evento, imponeva alla conducente di sottoporsi a un esame di idoneità tecnica, con la conseguente sospensione della validità del titolo di guida in caso di mancata ottemperanza nei termini. La ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento, previa sospensione cautelare della sua efficacia, contestando la legittimità della scelta amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha valutato l’istanza cautelare nel limitato ambito della cognizione propria della fase incidentale, incentrando il proprio esame sulla sussistenza del fumus boni iuris. Il collegio ha rilevato come l’istituto della revisione, disciplinato dall’art. 128 cod. strada, risponda a una funzione preventivo-cautelare volta a verificare l’idoneità tecnica alla guida del conducente interessato. Tale funzione presuppone una ragionevole contiguità temporale tra l’evento che ha fatto sorgere il dubbio sull’idoneità e l’adozione della misura.
La circostanza che tra il sinistro e l’avvio del procedimento sia trascorso un intervallo temporale notevole ha indotto il giudice a ritenere non manifestamente infondata la doglianza sulla coerenza del provvedimento con la finalità che la legge gli assegna. Il prolungato decorso del tempo, infatti, può ragionevolmente attenuare il nesso logico che deve sussistere tra l’accertamento di un fatto potenzialmente sintomatico di una ridotta idoneità e la conseguente necessità di un controllo straordinario.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha osservato che gli effetti del provvedimento impugnato determinerebbero per la ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, derivante dalle conseguenze connesse alla mancata sottoposizione all’esame di revisione entro i termini assegnati. Il sacrificio della libertà di circolazione e delle connesse esigenze di vita e lavorative della persona non sarebbe adeguatamente compensato, allo stato, dalla necessità di assicurare prevalenti interessi pubblici.
Non emergendo, in definitiva, esigenze ostative, il collegio ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento e fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.