Non ammissione al servizio permanente per sanzione disciplinare e giudizio di meritevolezza (TAR Calabria n. 1380 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di meritevolezza richiesto dall’art. 948 del d.lgs. n. 66/2010 per l’ammissione dei carabinieri in ferma volontaria al servizio permanente ha natura ampiamente discrezionale, essendo preordinato al prevalente interesse pubblico di far transitare in ruolo solo militari che offrano pieno affidamento. Detto giudizio si sottrae al sindacato del giudice di legittimità, se non in ipotesi di travisamento dei fatti ovvero di macroscopica irragionevolezza o illogicità delle conclusioni. È legittimo il giudizio negativo di meritevolezza fondato su precedenti disciplinari, ove congruamente motivato, anche se il procedimento penale cui gli stessi si ricollegano si sia concluso con l’assoluzione con formula piena. La pendenza di un procedimento penale non costituisce, di per sé, elemento decisivo, potendo il diniego fondarsi autonomamente sulla sanzione disciplinare, valutata quale indice della carenza dei requisiti di qualità morali e buona condotta.
Il Fatto
Un carabiniere al termine della ferma volontaria quadriennale presentava istanza, ex art. 948 del d.lgs. n. 66/2010, per essere ammesso al servizio permanente. Nel corso del procedimento, sebbene il Comandante di Compagnia avesse espresso parere favorevole, i Comandanti di Legione e Interregionale proponevano il proscioglimento. La Commissione di valutazione e avanzamento del Comando generale dell’Arma, esaminato il profilo di carriera e le valutazioni caratteristiche “nella media”, si esprimeva per la non ammissione, richiamando il coinvolgimento dell’interessato in un procedimento penale e l’irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo.
Con determinazione del 22.09.2022, l’Amministrazione disponeva il collocamento in congedo per non ammissione in servizio permanente, ritenendo la condotta sanzionata ostativa al requisito della “meritevolezza” sotto il profilo delle qualità morali, del senso della disciplina e della buona condotta. Il militare impugnava il provvedimento, deducendo che il diniego sarebbe stato determinato principalmente dalla mera pendenza del procedimento penale, successivamente conclusosi con sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto”.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che il giudizio di “meritevolezza” di cui agli artt. 948 e 949 del d.lgs. n. 66/2010 ha natura ampiamente discrezionale, rispondendo al prevalente interesse pubblico di far transitare in servizio permanente solo militari che diano pieno e sicuro affidamento. In ragione di tale amplissima discrezionalità, il giudizio si sottrae al sindacato del giudice di legittimità, se non in ipotesi di travisamento dei fatti o di macroscopica irragionevolezza o illogicità delle conclusioni, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato.
La sentenza rileva che il provvedimento impugnato e i pareri presupposti non si fondano esclusivamente sul procedimento penale, ma principalmente sulla sanzione disciplinare di corpo della consegna di giorni sei, irrogata per il tentativo dell’interessato di sottrarre il proprio smartphone al sequestro durante una perquisizione, andando in escandescenza e tentando di danneggiare il dispositivo. Tale condotta è valutata come indice della carenza dei requisiti di meritevolezza, non bilanciabile dalle favorevoli valutazioni caratteristiche e dagli apprezzamenti espressi.
Il Collegio ritiene non irragionevole la valutazione dell’Amministrazione circa l’insussistenza del requisito della meritevolezza, sottolineando la particolare gravità della condotta tenuta da un militare che, per ruolo istituzionale, è chiamato a garantire irreprensibilità nella collaborazione con l’autorità giudiziaria. L’assoluzione nel procedimento penale non assume rilievo determinante, poiché il diniego trova autonomo e sufficiente fondamento nella sanzione disciplinare e nella valutazione circa l’attitudine del soggetto al servizio permanente.
Considerati gli ampi margini di discrezionalità riconosciuti all’Amministrazione, le censure sono ritenute infondate e il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00.
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Nota della Redazione
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