Procura generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 2268 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti nel processo amministrativo deve essere speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., e quindi indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità giudiziaria adita. La procura rilasciata su foglio analogico separato, poi digitalizzata e allegata al ricorso nativo digitale notificato via PEC, non integra l’ipotesi della procura apposta in calce all’atto, né garantisce la preesistenza della delega rispetto alla redazione del ricorso. Il vizio di genericità della procura non è sanabile ex artt. 39 cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., e non può essere rimesso in termini per errore scusabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, data di pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. L’Amministrazione non aveva satisfatto la pretesa e la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la mancata presenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio non impone l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., atteso che l’avviso volto a provocare il contraddittorio non è necessario quando i procuratori delle parti non presenzino all’udienza, configurandosi una tacita rinuncia al diritto di controdedurre.

Nel merito, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità della procura alle liti. La delega, rilasciata su documento analogico separato e notificata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, recava solo la formula “La delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti”, senza indicare il Tribunale adito né gli estremi della sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione.

La Sezione ha aderito all’orientamento secondo cui la procura deve necessariamente indicare l’oggetto del ricorso e ogni elemento utile all’individuazione della controversia, non potendo trovare applicazione l’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 che equipara alla procura in calce quella rilasciata su foglio separato. Tale eccezione, fondata sulla congiunzione fisica dei documenti, non opera quando uno sia informatico e l’altro analogico, difettando la prova che la parte avesse contezza del contenuto dell’atto e che la procura fosse anteriore o coeva alla redazione del ricorso, come richiesto dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.

Il Collegio ha infine escluso la sanabilità del vizio, poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, e ha negato la concessione dell’errore scusabile, difettando una situazione di obiettiva incertezza normativa: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 39 c.p.c.

Tutte le 206 sentenze sull'art. 39 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *