Cessazione della materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 318 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere richiede che sopravvengano fatti idonei a eliminare integralmente il contrasto tra le parti, soddisfacendo in modo pieno e irretrattabile la pretesa dell’attore, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione di merito. Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la tardiva ricostituzione del trattamento e la restituzione delle somme trattenute dall’amministrazione nel corso del giudizio integrano tale sopravvenienza. Le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, con condanna dell’amministrazione che abbia contestato la pretesa e vi abbia adempiuto solo dopo l’esito della consulenza tecnica d’ufficio, senza allegare alcuna giustificazione del proprio operato.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di trattamento pensionistico diretto a carico del Fondo Pensioni Sicilia, aveva ottenuto da questa Sezione, con la sentenza n. 931 del 17 dicembre 2019, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con rideterminazione della componente perequativa secondo l’art. 36 della L.R. n. 6/1997 e attribuzione del beneficio dello 0,75% di cui all’art. 12 della L.R. n. 11/1988, con prescrizione dei ratei anteriori al 26 gennaio 2013.
Con il rateo di giugno 2020 il Fondo procedeva a riliquidare d’ufficio il trattamento in misura inferiore, quantificandolo in € 943,79, con una riduzione mensile di € 314,70. La ricorrente contestava l’assenza di motivata comunicazione e chiedeva il ripristino e la restituzione. Il recupero si protraeva dal giugno 2020 al marzo 2021. Dopo l’ordinanza cautelare e l’istruttoria, il Fondo aderiva alle conclusioni del c.t.u. e, con il cedolino di agosto 2024, adempiva integralmente.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere, richiamando il principio di legittimità per cui tale pronuncia postula sopravvenienze che determinino la totale eliminazione delle ragioni di contrasto, il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire, e la piena e irretrattabile soddisfazione del diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
Nel caso concreto, come ammesso dalla stessa ricorrente nella memoria e ribadito in udienza da entrambe le parti, con il cedolino del mese di agosto 2024 il Fondo ha adempiuto rispetto a quanto richiesto con il ricorso, anche con riguardo alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Sussistono quindi i presupposti per la declaratoria.
Quanto alle spese di lite, il Giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale. Ha osservato che il Fondo ha dapprima contestato le richieste della ricorrente e solo dopo diversi anni dall’avvio del giudizio, e all’esito della c.t.u., ha proceduto alla restituzione delle somme trattenute e alla ricostituzione del trattamento nella misura esatta.
L’Amministrazione non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al provvedimento di ritenute e al successivo ritardo nel soddisfacimento delle legittime richieste. Di qui la condanna del Fondo Pensioni Sicilia al pagamento, in favore del procuratore antistatario, delle spese di lite per tutte le fasi del giudizio, inclusa la fase cautelare, quantificate complessivamente in € 2.500 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, nonché al rimborso dell’acconto di € 450 versato in favore del c.t.u. Le spese della consulenza tecnica d’ufficio, pari a € 1.811,08 oltre IVA, CP e accessori, sono poste in via definitiva a carico del Fondo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.