Ottemperanza al giudicato e inammissibilità della distrazione delle spese del titolo azionato (TAR Lombardia n. 278 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la domanda di pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo azionato, con distrazione in favore del difensore antistatario, è inammissibile quando ricorrente sia esclusivamente la parte. Il procuratore distrattario è titolare di un autonomo titolo di credito, distinto dalla posizione del proprio assistito, e non è legittimato nel giudizio di ottemperanza instaurato dalla parte. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo portato dal giudicato, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro il termine fissato e nomina, per la perdurante inerzia, un commissario ad acta. Quando questi sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si procede alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata l’08.04.2024 che gli riconosce il diritto alla carta docente per sei anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma complessiva di euro 3.000,00, oltre alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il titolo è stato notificato il 10.04.2024 e non impugnato. La cancelleria del Tribunale ha attestato il passaggio in giudicato il 29.10.2024. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con memoria di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è adeguatamente documentata: a fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Il ricorso è pertanto fondato.
L’amministrazione viene condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvede entro i successivi sessanta giorni un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero o in dirigente o funzionario delegato.
Il commissario adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi occorrendo della struttura organizzativa regionale. Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Quanto alla richiesta di pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo con distrazione in favore del procuratore, il Collegio la ritiene inammissibile. Nel giudizio di ottemperanza risulta ricorrente esclusivamente la parte e non anche il procuratore, titolare di un autonomo titolo di credito e, per ciò solo, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori. Il Collegio ordina l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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