Istanza di sanatoria sospende la demolizione ma non la azzera (Cons. Stato n. 2284 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non rende definitivamente inefficace l’ordine di demolizione, ma ne sospende l’efficacia finché la domanda non sia definita con atto espresso o mediante silenzio-rigetto. Al rigetto dell’istanza l’ordine ripristinatorio riacquista vigore, senza che l’amministrazione debba emettere una nuova ordinanza. Decorso il termine assegnato, la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è legittimamente irrogata in via immediata, senza ulteriore diffida. La sanatoria non attribuisce al privato il potere di incidere unilateralmente su un provvedimento autoritativo e doveroso.
Il Fatto
Il Comune di Terni, con determinazione dirigenziale del 2020, accertata l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione, ha ingiunto alla società proprietaria il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura massima di euro 20.000,00. Prima dell’atto sanzionatorio la società aveva proposto un’istanza di accertamento di conformità edilizia e paesaggistica, conclusa negativamente dalla conferenza di servizi.
Il TAR Umbria ha accolto il ricorso, ritenendo che la presentazione dell’istanza avesse riaperto i termini per il ripristino e imposto all’amministrazione una nuova ordinanza di demolizione. Il Comune ha appellato, contestando l’orientamento sul quale si fondava la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il gravame e ribalta la ricostruzione del primo giudice. Alla sanatoria non può attribuirsi l’effetto di azzerare il provvedimento demolitorio: riconoscere al privato tale prerogativa significherebbe attribuirgli il potere di incidere unilateralmente e in modo irreversibile su un atto autoritativo e doveroso, di esclusiva competenza della Pubblica Amministrazione.
Coerente con la finalità della norma è invece la lettura secondo cui l’istanza si limita a sospendere l’efficacia della sanzione, che torna cogente quando la domanda sia negativamente definita. La sospensione è strumentale al solo scopo di mantenere la res adhuc integra nelle more delle valutazioni dell’amministrazione. In senso conforme depone la previsione del silenzio-rigetto nel procedimento ordinario.
Il Collegio si uniforma alla giurisprudenza unanime del plesso, richiamando in particolare Cons. St. n. 6594 del 2022 e Cons. St. n. 1432 del 2021, oltre ai precedenti ivi citati. Quando è proposta domanda ex art. 36, l’ordine di demolizione non può essere eseguito finché la domanda non sia definita; al rigetto riacquista piena efficacia.
Il Comune ha quindi correttamente applicato la sanzione, avendo constatato che il termine, solo temporaneamente sospeso, aveva ripreso a decorrere dopo il rigetto. La statuizione è avvalorata dallo svolgimento concreto: tra la reiezione della prima istanza e l’irrogazione è trascorso più di un anno, nel quale la società avrebbe potuto ridurre in pristino gli interventi.
Quanto ai motivi riproposti, la parte privata stessa ha riconosciuto che alcuni abusi non erano stati rimossi; l’area era vincolata, il che rendeva dovuta la misura ripristinatoria. Sull’obiezione di non essere autrice dell’abuso, il Collegio rileva che il fatto è solo dedotto e non provato; in ogni caso, trattandosi di illecito permanente, chiunque si trovi in relazione di possesso col bene è tenuto alla rimozione, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023. La quantificazione della sanzione si presenta proporzionata, trattandosi di area vincolata. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado rigettato, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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