Pergotenda non è edilizia libera se chiude stabilmente un volume (TAR Lombardia n. 283 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra la nozione di pergotenda, e non accede quindi al regime dell’edilizia libera, il manufatto che, per dimensioni, consistenza dei elementi portanti e caratteri di fissità, non si presenti come mera struttura di sostegno di una tenda, ma realizzi uno spazio stabilmente chiuso e fruibile. Ai fini della qualificazione rileva la funzione di delimitazione stabile di volume e superficie, non la mera amovibilità dei singoli componenti o la natura plastica dei tamponamenti. La lettera b-ter) dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, introdotta dal D.L. n. 69/2024, non si applica ai provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore e, comunque, presuppone anch’essa l’assenza di uno spazio stabilmente chiuso con variazione di volumi e superfici.

Il Fatto

Una società impugna l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, con cui le è stato intimato di rimuovere un manufatto con struttura metallica, realizzato in aderenza all’edificio retrostante e adibito a sala ristorante, perché posto in essere senza titolo edilizio e in difformità dalle previsioni del Piano di Governo del Territorio.

La ricorrente deduce un unico motivo: l’opera sarebbe una pergotenda pertinenziale, facilmente amovibile e destinata a riparo temporaneo dagli agenti atmosferici, quindi riconducibile all’attività edilizia libera. Il Comune resiste, qualificando la struttura come nuova costruzione di rilevanti dimensioni e uso non precario. In fase cautelare il provvedimento viene sospeso; la causa passa poi alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare il perimetro interpretativo della pergotenda, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 2503 del 2024 e Cons. Stato, Sez. II, n. 9808 del 2023. Per accedere all’edilizia libera occorre che l’opera principale sia la tenda, che la struttura abbia funzione meramente accessoria di sostegno e che gli elementi di copertura siano retraibili e privi di fissità, così da non creare uno spazio chiuso idoneo ad alterare sagoma e prospetto dell’edificio.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale esclude la qualificazione invocata. Dal sopralluogo e dalla documentazione fotografica emerge un manufatto di cm. 360*900 e altezza media cm. 330, con intelaiatura metallica di notevole consistenza, stabilmente ancorata al suolo e alla parete retrostante. La struttura portante non è mero supporto della tenda, ma dorsale di un organismo fisso che altera in modo permanente la sagoma del fabbricato.

Sul piano funzionale, la struttura è interamente tamponata con materiale in plastica antipioggia, dotata di porta con maniglione antipanico, riscaldata con stufe e allestita con arredi per la clientela. Tali elementi denotano un uso continuativo, non compatibile con la precarietà: la amovibilità dei componenti non vale a escludere la natura stabile dell’opera, poiché rileva la funzione di chiusura potenzialmente permanente (richiamata Cons. Stato, Sez. II, n. 5567 del 2023). La superficie delimitata esprime così un’oggettiva attitudine all’estensione dello spazio commerciale sul cortile esterno.

Il Collegio affronta poi il profilo della normativa sopravvenuta. La lettera b-ter) dell’art. 6 citato, introdotta dal D.L. n. 69/2024, non è invocabile, perché posteriore al provvedimento impugnato e dunque inidonea a conformare ratione temporis l’esercizio del potere amministrativo. Anche nel merito, peraltro, la disposizione non troverebbe applicazione: essa richiede che la tenda costituisca l’opera principale e che non si determini uno spazio stabilmente chiuso con variazione di volumi e superfici, condizioni entrambe insussistenti.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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