Accolto il ricorso per ottemperanza del giudicato sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1560 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su un titolo che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme di danaro. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Ente di provvedere entro un termine e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Il giudizio non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito: l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura di capitale e interessi secondo il titolo e la legge. È necessario il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione coattiva.
Il Fatto
Un giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.
Poiché il Ministero non ha soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia e la condanna alle spese con distrazione ai difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa però la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: capitale residuo e interessi andranno verificati nella loro esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese di esame, copia e notificazione, oltre agli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, sempre nei limiti sopra precisati. In caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in dispositivo e distratte a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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