L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta docente e la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2670 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato, è ammissibile il ricorso per ottemperanza proposto al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996. La fondatezza della pretesa esecutiva è sorretta da idonea documentazione quando il giudicato abbia riconosciuto il diritto del docente all’accredito dell’importo annuo sulla carta elettronica e l’amministrazione non deduca di aver adempiuto. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un termine per adempiere e nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato in un funzionario pubblico preposto alla gestione della spesa, che opera senza compenso. Le spese di lite, liquidate in misura contenuta per la serialità della questione, sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito nel febbraio 2024, il giudice ordinario aveva condannato l’Amministrazione ad accreditare sulla carta elettronica del docente gli importi di € 500,00 annui a favore delle ricorrenti: per una docente, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per un totale di € 1.500,00; per l’altra, relativamente all’anno 2020/2021, per € 500,00. Sul citato provvedimento si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, le docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30, requisito necessario per l’azionabilità del rimedio dell’ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato era sorretta da idonea documentazione e che l’amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. La dichiarazione di inottemperanza è stata pertanto pronunciata, con assegnazione al Ministero del termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi 60 giorni. Il Collegio ha precisato che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del funzionario, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, con conseguente esclusione di alcun compenso.
Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in € 800,00 oltre accessori, in misura contenuta in considerazione della serialità della questione, che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, richiamando a sostegno il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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