Obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di PUA di iniziativa privata (TAR Campania n. 4754 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune ha l’obbligo giuridico di concludere con provvedimento espresso il procedimento su istanza di approvazione di un PUA di iniziativa privata, anche quando la pianificazione attuativa sia rimessa alla proposta dei proprietari. Tale obbligo trova fondamento nell’art. 7 legge regionale Campania n. 19/2009 e nell’art. 10, comma 7, del Regolamento regionale n. 5/2011, che richiamano i termini della legge n. 241/1990. In mancanza di specifica disciplina, il termine è quello di trenta giorni ex art. 2 legge n. 241/1990. La sua inosservanza integra gli estremi del silenzio-inadempimento e legittima il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., con condanna dell’Amministrazione a provvedere e nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale per la branca di odontoiatria, ha presentato al Comune di Recale un’istanza di approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, esteso a un comparto classificato dal PUC come sottozona F4c “servizi di interesse collettivo – UAS 13 attrezzature sociosanitarie”.
All’istanza, integrata nel tempo anche a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, il Comune non ha fatto seguire alcun provvedimento conclusivo. La società ha quindi agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria di illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la condanna a provvedere entro un termine e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’attività richiesta. La ricorrente ha interesse concreto all’approvazione del piano, essendo proprietaria di una quota rilevante dell’area interessata, e l’istanza ha natura provvedimentale, non meramente sollecitatoria. Ne deriva l’applicabilità del rito contro il silenzio.
La Sezione richiama la propria sentenza n. 4233 del 13 luglio 2023, con cui ha già affrontato la questione dell’obbligo di pronunciarsi su un’istanza di PUA ad iniziativa privata. Il fondamento positivo dell’obbligo è individuato nell’art. 7 legge regionale n. 19/2009 e nell’art. 10, comma 7, del Regolamento regionale n. 5/2011, che impongono alle amministrazioni comunali di concludere il procedimento, anche su proposta dei proprietari, nel rispetto dei termini della legge n. 241/1990.
Quanto al termine, in assenza di specifica disciplina il Collegio applica l’art. 2 legge n. 241/1990, che fissa in trenta giorni il termine per definire i procedimenti attivati dai privati. Il termine risulta abbondantemente scaduto: oltre trenta giorni sono trascorsi dalla PEC con cui il tecnico ha confermato la completezza della documentazione e dall’ulteriore chiarimento sulla viabilità.
La prospettazione della ricorrente non è contestata, stante la mancata costituzione del Comune. Il Collegio ravvisa quindi uno specifico obbligo di provvedere, la natura provvedimentale dell’attività e la scadenza del termine, e accoglie il ricorso.
Conseguentemente, ordina al Comune di concludere il procedimento, positivamente o negativamente, entro sessanta giorni. Nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, con oneri a carico del Comune, e dispone la trasmissione della decisione, passata in giudicato, alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
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