Sopravvenuta sanatoria e improcedibilità del ricorso avverso l’ordine di demolizione (TAR Liguria n. 986 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e il rilascio del permesso di costruire in sanatoria determinano il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso proposto avverso l’ingiunzione di demolizione. In tale evenienza, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per l’esecuzione di opere abusive realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico e parzialmente su suolo pubblico. Avverso tale provvedimento, la ricorrente aveva altresì agito per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, chiedendo l’accertamento del diritto a ottenere l’esame e l’estrazione di copia dei documenti richiesti. Il Comune si costituiva in giudizio, instando per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che, nelle more del giudizio, la ricorrente aveva completato l’esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi e che le era stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria. Tale circostanza, come rappresentato dalla stessa ricorrente, aveva determinato il venir meno degli effetti lesivi dei provvedimenti impugnati, con conseguente cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso.
Il giudice ha pertanto rilevato che la sopravvenuta situazione di fatto e di diritto rendeva il ricorso improcedibile, in quanto l’eventuale accoglimento non avrebbe potuto produrre alcuna utilità concreta in capo alla ricorrente, atteso che l’ordine di demolizione era stato ormai eseguito e l’abuso era stato sanato con il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, in ragione dell’accordo manifestato dalle parti sul punto e della natura della vicenda, caratterizzata da una sopravvenienza non imputabile alla condotta processuale delle stesse. La decisione di compensare le spese, pur in presenza di una declaratoria di improcedibilità, riflette l’equilibrio tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità e l’interesse privato alla definizione della controversia.
La pronuncia si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza secondo cui la carenza sopravvenuta di interesse determina l’improcedibilità del ricorso, senza che sia necessario entrare nel merito delle censure dedotte, quando l’atto impugnato abbia esaurito i propri effetti o sia venuto meno il bisogno di tutela della parte ricorrente. Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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