Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1264 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato amministrativo, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quanto agli importi che l’amministrazione abbia integralmente corrisposto nelle more del giudizio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Sussiste invece l’obbligo di dare esecuzione al giudicato, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, quando ricorrano i presupposti di rito e di merito: titolo esecutivo formato, notificato al domicilio reale dell’amministrazione soccombente, e infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Gli interessi legali sono dovuti dalla pubblicazione della sentenza azionata fino al saldo effettivo; la rivalutazione monetaria non va riconosciuta se la parte non allega un’incidenza superiore al tasso di interesse di legge.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, di complessivi euro 2.500,00 a titolo di contributo alla formazione per cinque anni scolastici, oltre euro 143,56 a titolo di retribuzione professionale docenti, con interessi o rivalutazione.
Formatosi il giudicato, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Piemonte, chiedendo l’esecuzione della sentenza e la condanna dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato separatamente le due poste oggetto del giudicato. Quanto al contributo alla formazione, la ricorrente ha dato atto, con nota dell’11.5.2026, dell’integrale pagamento intervenuto nelle more. Su tale importo va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alla retribuzione professionale docenti, il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non essendovi contestazione sull’inadempimento, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
In punto di accessori, gli interessi legali sono dovuti dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo. Il Collegio ha escluso la rivalutazione monetaria, poiché la ricorrente non ha allegato un’incidenza superiore al tasso di interesse di legge.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza compenso. L’amministrazione è stata condannata alle spese di causa, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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