Sanatoria pendente e accoglimento della domanda cautelare contro l’ordine di demolizione (TAR Basilicata n. 46 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In pendenza di un procedimento di sanatoria per gli abusi edilizi oggetto di un’ordinanza di demolizione, l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione di tale provvedimento risponde al preminente scopo di conservare la res adhuc integra. La valutazione in ordine alla fondatezza del ricorso è riservata alla successiva fase di merito, non potendo essere anticipata in sede cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune le ingiungeva la demolizione di opere abusive, in qualità di affittuaria e responsabile degli abusi. Il provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 31, secondo comma, d.P.R. n. 380/2001, conteneva l’avviso che, decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni, il bene e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti di diritto al patrimonio comunale.
La società riferiva la volontà di candidare a sanatoria gli abusi, dichiarando di voler attivare con sollecitudine il relativo procedimento. Nel giudizio si costituiva l’Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata, mentre il Comune e la controinteressata non si costituivano.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale amministrativo, valutata la domanda cautelare presentata in via incidentale, ha ritenuto che nella pendenza del procedimento di sanatoria sussistano i presupposti per accogliere l’istanza. La finalità primaria dell’accoglimento è individuata nella conservazione della situazione di fatto, evitando che l’esecuzione della demolizione possa pregiudicare l’esito del procedimento di regolarizzazione.
Il Collegio ha quindi disposto la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione, riservando ogni ulteriore valutazione nel merito all’udienza pubblica. La decisione cautelare non anticipa il giudizio sulla fondatezza del ricorso ma si limita a bilanciare gli interessi in gioco in attesa della definizione del procedimento di sanatoria.
La decisione si fonda sull’art. 55 cod. proc. amm., che disciplina la tutela cautelare avverso i provvedimenti amministrativi. Il Tribunale ha altresì compensato le spese della fase cautelare e fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito.
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Nota della Redazione
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