Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta Docente (TAR Sicilia n. 1576 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario non richiede la previa proposizione della domanda innanzi al giudice amministrativo, ma presuppone il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e la dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza. Il giudice adito accerta l’inottemperanza, ordina all’amministrazione l’adempimento entro un termine e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La pretesa esecutiva resta integralmente ancorata al contenuto del giudicato, senza margini di riesame nel merito del rapporto sostanziale già definito.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro, pubblicata e poi notificata, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a erogare a un docente, previa emissione della Carta Docente e con accredito sulla stessa, la somma di 500,00 euro annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi e rivalutazione.

Nonostante la notificazione del titolo, l’amministrazione non ha adempiuto. Decorso il termine dilatorio dei 120 giorni, il ricorrente ha agito davanti al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza al giudicato. L’amministrazione intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio verifica il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche. La notifica del ricorso è intervenuta oltre cinque mesi dopo la notificazione della sentenza, sicché il requisito è soddisfatto.

Il Collegio accerta altresì il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, requisito necessario ogni volta che non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Sul punto richiama, tra gli altri, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905, e dà atto dell’attestazione di segreteria prodotta in giudizio.

Nel merito, la pretesa del ricorrente trova fondamento nella sentenza azionata. Il TAR accoglie quindi il ricorso e ordina all’amministrazione di attribuire la somma prevista, previa emissione della Carta Docente e accredito sulla stessa, per gli anni scolastici indicati, oltre interessi e rivalutazione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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