Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 200 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è titolo esecutivo che può trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando la pubblica amministrazione, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, non abbia dato esecuzione al comando contenuto nel titolo. L’azione di ottemperanza presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia e l’inerzia dell’Amministrazione. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina l’attuazione del giudicato, assegnando un termine ultimativo, e può nominare sin d’ora un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La fissazione della penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non è manifestamente iniqua quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione e i comportamenti imposti non presentano complessità.
Il Fatto
Una docente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al giudice del lavoro, ottenendo il riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici rivendicati.
La sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva. Nonostante il decorso del termine previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’Amministrazione è rimasta inerte, non attivando la Carta né emettendo i buoni elettronici dovuti. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e l’irrogazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via preliminare i presupposti dell’azione di ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della pronuncia e l’avvenuta notificazione presso l’Amministrazione, con il conseguente decorso del termine dilatorio di centoventi giorni richiesto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. La sussistenza di tali requisiti ha reso ammissibile il ricorso.
Il Tribunale ha poi affermato che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, rientra tra i titoli esecutivi azionabili mediante l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.. La natura della pronuncia ottemperanda non ha dunque precluso il rimedio, trattandosi di titolo che esprime un comando giudiziale rimasto ineseguito.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’Amministrazione non ha offerto elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione al giudicato, mediante accredito della somma dovuta sulla Carta elettronica del docente, oltre accessori e spese di lite come liquidate dal giudice ordinario, assegnando un termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della pronuncia.
In conformità alla richiesta formulata, il Tribunale ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato ratione muneris, per l’ipotesi di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. È stata altresì accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione e sino all’integrale adempimento ovvero fino all’intervento sostitutivo dell’organo commissariale. Il Collegio ha escluso il carattere manifestamente iniquo della misura, valorizzando la protrazione dell’inadempimento senza giustificazione e l’assenza di complessità nei comportamenti imposti.
Nota della Redazione
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