Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 199 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza garantisce l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’amministrazione al pagamento di una somma tramite l’emissione di buoni elettronici di spesa. L’amministrazione è tenuta ad adempiere entro il termine assegnato dal giudice. La mera costituzione in giudizio, senza allegare l’avvenuto pagamento né eccepire fatti estintivi del credito, non dimostra l’adempimento e neppure vale a escludere l’inerzia. Decorso inutilmente il termine, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta perché provveda in luogo dell’ente inadempiente.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Sicilia per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sez. lavoro, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato l’amministrazione al pagamento di 2.500 € mediante buoni elettronici di pari valore nominale, oltre interessi e spese.

Il titolo era passato in giudicato e notificato all’amministrazione scolastica debitrice, con il conseguente decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni. L’ente si è costituito in giudizio, ma non ha dedotto di avere già corrisposto quanto dovuto. La questione arriva così al giudice dell’ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudizio di ottemperanza, che assicura l’effettività del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione. Il titolo azionato contiene una condanna pecuniaria a carico dell’ente resistente ed è definitivo.

Il Tribunale verifica anzitutto le condizioni di procedibilità. Sono rispettate le formalità e i termini di notifica della pronuncia all’amministrazione debitrice: la notifica è intervenuta il 18 febbraio 2025, con il conseguente decorso del termine di 120 giorni ex art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Il termine dilatorio è quindi maturato prima dell’introduzione del giudizio.

La resistente, costituendosi, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi del credito. Tale difetto di contestazione sostanziale conferma l’inerzia dell’amministrazione e la fondatezza della domanda. Il Collegio richiama sul punto propri precedenti conformi in materia di esecuzione del giudicato.

L’accoglimento comporta la condanna a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare l’importo indicato nel titolo per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, senza compenso e con facoltà di subdelega a altro dirigente del medesimo Ufficio. Il commissario si attiva su istanza di parte, decorso inutilmente il termine, e provvede in un ulteriore termine di sessanta giorni, depositando poi dettagliata relazione sugli adempimenti. Gli atti vanno depositati esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Le spese seguono la soccombenza, liquidate per relationem ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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