Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 2358 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti processuali della proponibilità dell’azione, costituiti dal passaggio in giudicato del titolo e dal decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il Collegio ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta, che provvede su istanza di parte qualora il termine sia inutilmente decorso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta dal giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino al giorno di efficacia della nomina del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 277/2024 del 03.04.2024 del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva ordinato all’Amministrazione il pagamento del bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per complessivi euro 1.500,00 riferiti agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Il Ministero non ha dato attuazione al titolo. La ricorrente ha quindi proposto il ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per il ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, verificando in via preliminare la sussistenza di tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza di condanna è passata in giudicato, come attestato in atti al 31 luglio 2024.
Gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione risultano espletati. La sentenza è stata notificata presso la sede dell’Amministrazione il 4.4.2024; il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 19 settembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione ex art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Accertato l’inadempimento, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al provvedimento in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate, con gli accessori computati ai sensi di legge, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che dovrà attivarsi su apposita istanza di parte qualora il termine sia decorso senza adempimento.
Il commissario dovrà adottare ogni misura idonea al pagamento entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001. Il Collegio ha infine accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino al giorno di efficacia della nomina del commissario. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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