Astreinte negata per crisi di finanza pubblica nel giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 1029 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può accogliere la domanda di esecuzione del giudicato e, al tempo stesso, negare la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La specialità del debitore pubblico consente di valutare, in concreto, le sue peculiari condizioni: la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscono ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte. Tali circostanze, secondo il giudice, assumono rilievo come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., senza necessità di specifica allegazione e prova da parte dell’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con sentenza del giudice del lavoro il Ministero è stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito della somma liquidata in ragione della durata dei servizi prestati.

Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della Carta con l’accredito stabilito dal titolo e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. La sentenza azionata è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è stata notificata all’amministrazione.

Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato, non essendo contestato l’inadempimento. L’amministrazione è stata quindi condannata a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con accredito della somma sulla Carta. Decorso inutilmente il termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale competente, con facoltà di subdelega ed ulteriore termine di sessanta giorni. Non è previsto alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.

Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive sono fattori da valutare in sede di verifica concreta dei presupposti e di graduazione dell’importo. La disciplina speciale aggiunge al limite della manifesta iniquità quello, autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative.

Su queste basi il giudice ha ritenuto che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna al pagamento della penalità. Il Collegio ha richiamato in proposito alcune pronunce dei TAR Lazio e Campania. Tali ragioni ostative rilevano, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori. La domanda di astreinte è stata pertanto respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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