Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo condanna il Ministero e nomina il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 26 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente alla percezione del beneficio della Carta Elettronica del Docente e condanna l’amministrazione alla corresponsione delle relative somme costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso, condanna l’amministrazione a dare esecuzione al giudicato e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso. La nomina del commissario, che opera come organo ausiliario del giudice, esclude la liquidazione di compensi quando le funzioni siano affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
Il Fatto
Una docente agiva davanti al Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, per vedersi riconoscere il diritto a fruire del beneficio economico della Carta Elettronica del Docente, previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Il giudice del lavoro, con sentenza pubblicata il 17 dicembre 2024, accoglieva la domanda e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la somma complessiva di euro 2.000,00 nelle forme e con le modalità di legge.
La sentenza veniva notificata al Ministero in data 26 marzo 2025 e passava in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale. Non essendo seguito alcun adempimento da parte dell’amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna del Ministero all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata e che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato quindi ritenuto fondato, non risultando dagli atti che l’amministrazione avesse dato esecuzione alla pronuncia.
Il Collegio ha disposto la condanna del Ministero a dare piena e completa esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta Elettronica del Docente in favore della ricorrente. Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale, assegnando allo stesso il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, è stato autorizzato a eseguire la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in euro 400,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La riduzione rispetto ai parametri ordinari è stata motivata dalla natura seriale del contenzioso in materia di Carta Elettronica del Docente e dall’attività difensiva caratterizzata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione.
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Nota della Redazione
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