Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: moratoria dei centoventi giorni, commissario ad acta e spese (TAR Calabria n. 1418 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è proponibile decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per ottemperare, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora il commissario ad acta. La disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Fatto
Il contribuente, docente, otteneva dal Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi. Nonostante la richiesta di pagamento, l’amministrazione restava inerte. Il contribuente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo l’esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha ritenuto il ricorso fondato, verificata la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. In particolare, è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza del giudice ordinario e, stante il perdurante inadempimento dell’amministrazione, l’actio iudicati ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. merita accoglimento. Il giudice ha quindi ordinato all’amministrazione di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato in un dirigente del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con il compito di provvedere in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Quanto alle spese per l’eventuale attività commissariale, il Collegio ha chiarito che esse restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno di tale conclusione, il TAR richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, che, ancorché dettato per gli analoghi giudizi relativi ai decreti della legge Pinto, è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 1.286,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.
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Nota della Redazione
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