Deroga cave nel Parco Colli Euganei con doppia verifica degli impatti ridotti (TAR Veneto n. 1192 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 32 della L.R. Veneto n. 13/2018 subordina la deroga ai vincoli del Piano Ambientale e del Progetto Tematico Cave alla duplice condizione di un progetto ad alto contenuto innovativo e della dimostrazione di una drastica riduzione degli impatti paesaggistici e ambientali rispetto alle coltivazioni condotte con le usuali tecniche di estrazione della trachite. Il parametro comparativo indicato dalla norma è generale e settoriale, ma la verifica dell’effettiva riduzione deve essere condotta in concreto sul sito interessato, con declinazione caso per caso degli elementi morfologici e percettivi. L’innovazione tecnica costituisce solo il mezzo, non il fine: essa non integra il presupposto derogatorio se il progetto ripropone o prolunga impatti di lavorazioni già autorizzate, presentandosi come prosecuzione o rinnovo di attività ordinaria. Sul piano probatorio grava sul proponente l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti derogatori, mentre il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali resta limitato ai profili di illogicità, contraddittorietà ed errore di fatto conclamato.
Il Fatto
Una società esercente attività estrattiva di trachite nel territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei, autorizzata alla coltivazione della cava fino al terzo stralcio, ha presentato istanza di prosecuzione in ampliamento invocando la deroga prevista dall’art. 32 della legge regionale veneta. Il progetto prevedeva l’escavazione a fossa sul preesistente piazzale, per una profondità di circa dieci metri, con abbandono dell’uso degli esplosivi in favore del taglio meccanico con filo diamantato e sega a catena.
Nel corso del procedimento sono intervenuti i pareri negativi della Soprintendenza e della Comunità dell’Ente Parco e, in sede di V.I.A., del Comitato tecnico regionale. La Regione ha quindi adottato il giudizio non favorevole di compatibilità ambientale e il diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale. La società ha impugnato dapprima i pareri endoprocedimentali e poi il decreto direttoriale di diniego, contestando l’interpretazione dell’art. 32 accolta dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto respinto le censure contro i pareri paesaggistici. Il parere della Soprintendenza è sorretto da un inquadramento completo del sito, ricostruisce la situazione vincolistica e dà conto degli impatti del progetto nel contesto reale dei luoghi. La valutazione della percepibilità su vasta scala della parete di cava già esistente è pertinente, perché il vincolo impone di apprezzare anche gli effetti delle opere non immediatamente visibili.
Il Collegio ha poi affrontato la questione centrale: la corretta interpretazione dell’art. 32 della legge regionale. La ricorrente sosteneva che il termine di paragone dovesse essere quello delle tecniche usualmente adottate per l’estrazione della trachite in generale, con la conseguenza che, a fronte di un impatto iniziale modesto, anche miglioramenti contenuti andrebbero qualificati come drastici.
L’argomentazione non è stata condivisa. La norma collega causalmente l’innovazione alla drastica riduzione degli impatti: il Legislatore non considera sufficiente l’innovazione in sé. Il parametro comparativo è effettivamente generale e settoriale, come dimostrano l’uso del plurale e dell’avverbio “normalmente”. Tuttavia la norma richiede un doppio livello di comparazione: al confronto generale della tecnica proposta segue la verifica concreta dell’effettiva riduzione degli impatti nel sito interessato.
Il Tribunale ha escluso che la modesta incidenza iniziale possa abbassare proporzionalmente la soglia della nozione di drastica riduzione, perché ciò condurrebbe al paradosso di agevolare la deroga proprio dove gli impatti sono minori. La funzione selettiva della clausola derogatoria impedisce di trasformare lo strumento in veicolo di continuità estrattiva.
Sotto il profilo probatorio, il Collegio ha ribadito che l’onere di dimostrare i presupposti derogatori grava sul proponente, che deve fornire dati, simulazioni e analisi tecniche. Il Comitato V.I.A. ha valutato gli elementi innovativi proposti, ritenendoli insufficienti, e ha motivato sulle osservazioni ex art. 10 bis. Il diniego ha inoltre chiarito che il fabbisogno di materiale pregiato non costituisce condizione autonoma, ma esplicita la sola ratio politico-legislativa della deroga. Le censure sono state giudicate non sindacabili nel merito tecnico e il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è stato rigettato con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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