Ottemperanza per il pagamento delle spese di lite agli avvocati antistatari (TAR Lazio n. 10451 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avvocato che agisce in qualità di antistatario è legittimato a proporre ricorso per l’ottemperanza avverso l’inerzia della pubblica amministrazione che non abbia dato esecuzione alle sentenze del giudice del lavoro che hanno disposto il pagamento delle spese di lite in suo favore. Ai sensi dell’art. 64 c.p.a., grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento del comando giurisdizionale o l’esistenza di circostanze sopravenute ostative; in mancanza, il giudice amministrativo accoglie la domanda e ordina l’esecuzione, nominando fin da subito un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione in caso di ulteriore inutile decorso del termine assegnato.

Il Fatto

Un avvocato, nella qualità di procuratore antistatario, adiva il TAR Lazio con ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione a sei sentenze del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, e della Corte di Appello di Roma, tutte passate in giudicato, che avevano riconosciuto in suo favore il diritto al pagamento delle spese di lite, per un importo complessivo di euro 6.935,39, oltre accessori. L’amministrazione, rimasta inerte, si costituiva in giudizio con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando i principi giurisprudenziali in tema di onere della prova tra debitore e creditore, nonché l’art. 64 c.p.a.. Ha osservato che l’amministrazione non aveva dimostrato in giudizio di aver adempiuto al comando giurisdizionale, né aveva addotto ragioni o circostanze sopravvenute ostative all’esecuzione.

Pertanto, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta esecuzione alle pronunce passate in giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato fin da ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni.

Le spese di lite, liquidate in € 800, oltre spese generali e accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del procuratore antistatario. La pronuncia richiama, per la liquidazione, i parametri previsti per le esecuzioni mobiliari (cfr. Cons. Stato, VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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