Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1209 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per dare attuazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, rimasta ineseguita dalla pubblica amministrazione. Accertato il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notifica del titolo, spetta al giudice amministrativo ordinare all’amministrazione di conformarsi e, in caso di perdurante inerzia oltre il termine assegnato, nominare sin d’ora un commissario ad acta. L’inerzia dell’amministrazione, non assistita da alcun elemento di adempimento, integra la violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal giudice del lavoro la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito della somma di mille euro, oltre alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata in copia informatica asseverata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, la ricorrente ha introdotto davanti al TAR Veneto il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento e la nomina di un commissario in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero, regolarmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, mentre la notifica al Ministero e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 integrano gli ulteriori requisiti richiesti. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del titolo al novero di quelli azionabili con l’ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina proprio l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato, non essendosi neppure costituita. Il Collegio ordina quindi al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio della carta docente della somma di mille euro, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza.
Il Tribunale provvede altresì alla nomina sin d’ora di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega. Questi dovrà attivarsi, su istanza di parte, in caso di vana scadenza del termine assegnato, provvedendo nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari. Il ricorso è accolto nei termini indicati in motivazione.
Nota della Redazione
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