Ottemperanza al giudicato e termine di 120 giorni per il pagamento (TAR Abruzzo n. 515 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte di una pubblica amministrazione, il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, opera anche con riguardo al processo amministrativo, con i necessari adattamenti. Ai fini del giudizio di ottemperanza non è tuttavia necessaria l’apposizione della formula esecutiva, poiché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. la esclude espressamente. L’amministrazione non può inoltre sottrarsi all’esecuzione del giudicato invocando la competenza di altro organo del medesimo Ministero, atteso che l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare o trasmettere gli atti all’organo competente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che le riconosceva il beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, in relazione agli anni scolastici indicati nella decisione.
Non essendo intervenuta l’esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio scolastico regionale, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’attuazione del giudicato e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla constatazione della presenza del titolo esecutivo e della mancata ottemperanza allo stesso, nonché del superamento del termine di 120 giorni dalla notificazione, così come stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
Il Collegio richiama espressamente un proprio precedente conforme (sentenza n. 267 del 2025) e ne conferma l’orientamento. La norma citata, calibrata sul processo civile, è ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza, ma con gli adattamenti necessari: mentre ai fini dell’esecuzione civile il titolo deve essere spedito in forma esecutiva, l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. esclude tale adempimento nel giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale respinge poi la difesa dell’amministrazione intimata, che tentava di giustificare l’inerzia facendo valere la competenza di un altro organo centrale del medesimo Ministero. Richiamando l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, il Collegio afferma che il responsabile del procedimento adotta, ove competente, il provvedimento finale, oppure trasmette gli atti all’organo competente: l’inerzia non può dunque essere imputata ad altri.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Ministero è condannato a eseguire la sentenza del giudice ordinario, accreditando le somme in conto carta elettronica del docente, con accessori di legge, entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Per il caso di perdurante inerzia viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Pescara. Non sussistono invece i presupposti per le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese, liquidate in €500,00 oltre contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila, data la serialità del contenzioso.
Nota della Redazione
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