Sequestro penale sospende il termine per la sanzione pecuniaria (TAR Campania n. 138 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale di un immobile abusivo non incide sulla validità dell’ordinanza di demolizione, il cui oggetto resta materialmente e giuridicamente possibile in assenza di un impedimento assoluto e definitivo. Esso produce invece il congelamento del termine per l’ottemperanza. Ne consegue che l’inottemperanza non è imputabile al destinatario dell’ordine, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, finché il bene rimanga sotto vincolo penale, con la conseguenza che la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata. Il sequestro inibisce solo temporaneamente l’efficacia del provvedimento repressivo, destinata a riespandersi una volta cessato il vincolo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la mancata ottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione, adottata per la realizzazione, sul terrazzo pertinenziale dell’abitazione, di una struttura in legno con travi e copertura di un’area adibita a servizio igienico. L’ordinanza di demolizione non era stata impugnata.

Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la mancata valutazione dell’attuale ineseguibilità dell’ordine demolitorio, essendo l’immobile sottoposto a sequestro penale cautelare e non dissequestrato. La questione centrale attiene ai rapporti tra ordine di demolizione, sanzione pecuniaria e vincolo penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce tre orientamenti. Secondo il primo, l’ordinanza di demolizione su immobile già sequestrato sarebbe nulla ex art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, per impossibilità giuridica dell’obbligo; se invece il sequestro sopravviene nel termine, l’atto sarebbe inefficace.

Un orientamento opposto, a lungo prevalente nella giurisprudenza amministrativa e penale, ritiene il sequestro del tutto irrilevante, ponendo a carico del destinatario l’onere di richiedere il dissequestro per poter ottemperare. Un indirizzo intermedio, infine, reputa l’ordine valido ma l’esecutività sospesa fino al dissequestro, decorrendo solo da allora il termine per adempiere.

Il Collegio, pur ribadendo l’adesione al secondo orientamento quanto ai rapporti tra ordinanza di demolizione e sequestro, ritiene di non poterlo replicare per la sanzione pecuniaria. In questo ambito valorizza l’indirizzo intermedio: il vincolo penale non incide sulla validità dell’ordine, ma congela il termine per l’ottemperanza, rilevando ai fini della configurabilità e della piena imputabilità dell’illecito omissivo ex art. 3 della legge n. 689 del 1981.

La Corte richiama l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che ha qualificato l’inottemperanza come illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall’abuso originario e produttivo di novazione oggettiva dell’obbligo. Il termine per la rimessione in pristino, ai fini dell’acquisizione e dell’applicabilità della sanzione, non decorre quindi sin quando l’immobile resta sotto sequestro. Il vincolo inibisce solo temporaneamente l’efficacia del provvedimento, che si riespande alla cessazione del sequestro.

Nel caso concreto, il deposito del decreto di sequestro, non seguito da dissequestro, dimostra la non eseguibilità del provvedimento di demolizione e l’illegittimità della sanzione, considerata la disciplina degli artt. 262 e 263 cod. proc. pen. e la necessità di un provvedimento di dissequestro. Il ricorso è accolto, con integrale compensazione delle spese in ragione della controvertibilità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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