Legittimazione all’ottemperanza delle spese liquidate al difensore antistatario (TAR Veneto n. 1376 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza relativo al capo della decisione che ha liquidato le spese processuali con distrazione in favore del procuratore antistatario, la legittimazione attiva spetta esclusivamente a quest’ultimo, titolare iure proprio del credito professionale. La dichiarazione di anticipazione delle spese sposta la titolarità del rapporto sostanziale in capo al difensore, cosicché il provvedimento giurisdizionale non si limita a riconoscere il diritto della parte alla rifusione, ma individua espressamente il difensore quale destinatario del pagamento. Ne deriva che la parte assistita è priva di legittimazione a pretendere l’adempimento di quel credito mediante il ricorso per ottemperanza. La coincidenza soggettiva tra difensore e soggetto che agisce in giudizio per conto della parte non sana il difetto di titolarità, né consente di far valere in nome altrui la legittimazione sostanziale che va invece spesa con azione proposta in proprio nome.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza di una sentenza definitiva del giudice del lavoro, lamentando la mancata esecuzione del giudicato anche dopo la notificazione in forma esecutiva. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Con successiva memoria la ricorrente ha comunicato che l’Amministrazione, in data 18 febbraio 2026, aveva accreditato sul borsellino elettronico l’importo riconosciuto in sentenza, evidenziando al contempo che non erano mai state liquidate le competenze legali del primo grado. Il ricorso è stato trattenuto in decisione previo rilievo, ex art. 73, comma 3, c.p.a., di un possibile difetto di legittimazione parziale.

La Motivazione della Corte

Quanto alla domanda di esecuzione del capo relativo all’accreditamento sul borsellino elettronico per i tre anni scolastici indicati, il Collegio ha preso atto della comunicazione del 4 giugno 2026 e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. L’obbligo portato dal giudicato risulta integralmente adempiuto medio tempore.

Diversa è la sorte della domanda riferita al capo che ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Collegio ha dichiarato il difetto di legittimazione in capo alla ricorrente, applicando un orientamento consolidato in materia di anticipazione delle spese.

La dichiarazione di anticipazione resa dal difensore determina un’attribuzione diretta e autonoma del credito professionale in capo al difensore stesso, che ne diviene titolare iure proprio. Il provvedimento giurisdizionale non si limita a riconoscere il diritto della parte alla rifusione, ma individua espressamente il difensore quale destinatario del pagamento, con conseguente spostamento della titolarità del credito.

Il diritto al pagamento delle spese così liquidate non appartiene più alla parte processuale, ma esclusivamente al difensore antistatario, unico soggetto legittimato a pretenderne l’adempimento anche mediante il giudizio di ottemperanza. Il Collegio esclude che la coincidenza soggettiva tra difensore e soggetto che agisce per conto della parte valga a sanare il difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Permane, infatti, una netta distinzione tra la posizione della parte, titolare del diritto principale derivante dalla sentenza, e quella del difensore antistatario, titolare del distinto e autonomo credito per spese legali. Il difensore, pur operando come rappresentante tecnico, non spende in tal caso la propria legittimazione sostanziale, che va fatta valere con azione in proprio nome. Il ricorso è pertanto inammissibile in relazione a tale capo. Il Ministero è stato condannato al rimborso della metà delle spese di giudizio, dichiarate non ripetibili per la restante parte, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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