L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario nel rito amministrativo (TAR Veneto n. 439 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ne consente l’attuazione per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Il ricorso è ammissibile quando risulti documentato il passaggio in giudicato del provvedimento ottemperando e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Esso è altresì fondato quando l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento: la mancata costituzione in giudizio preclude ogni allegazione contraria. Il giudice amministrativo ordina l’attuazione e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di euro 2.000,00, oltre accessori, e alla rifusione delle spese. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato.

Notificata in forma esecutiva al Ministero e decorso il termine di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, deducendo l’inerzia dell’amministrazione. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio in data 12/05/2025. È documentata la notifica al Ministero in data 27/12/2025 e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Nessun dubbio sussiste, secondo il Tribunale, sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito, il ricorso è fondato. L’amministrazione intimata, non costituitasi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. L’inerzia processuale si traduce in carenza di prova dell’ottemperanza.

Il Tribunale ha dunque ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, con accredito sul portafoglio della carta docente della somma di euro 2.000,00 per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione. Per il caso di inottemperanza perdurante ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega e subdelega. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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