Illegittima occupazione di terreni e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 7 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di restituzione di un immobile, corredata da richiesta di risarcimento del danno per la perdita della disponibilità del bene, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quando l’acquisto della proprietà da parte del soggetto resistente non sia riconducibile all’esercizio del potere ablatorio, ma derivi da un normale acquisto tra privati, successivo all’assegnazione del bene in sede di esecuzione immobiliare. Non rileva, in tal caso, la circostanza che l’area fosse gravata da vincolo preordinato all’esproprio, atteso che l’effettivo esercizio del potere espropriativo non vi è stato. Il giudizio di riassunzione, inoltre, ha natura di giudizio “chiuso”, con preclusione di nuove domande e nuove eccezioni non rese necessarie dalle statuizioni della sentenza di regresso.
Il Fatto
La società ricorrente, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che aveva determinato il regresso del giudizio al primo grado, ha riassunto dinanzi al TAR la controversia volta a ottenere la restituzione di terreni che assumeva essere stati illegittimamente occupati dal Comune a partire dal 2007 per il tramite della società di trasformazione urbana partecipata dall’Ente. La ricorrente ha chiesto, oltre alla restituzione delle aree, il risarcimento dei danni per il mancato godimento e per l’azzeramento dell’edificabilità, nonché la condanna dell’Amministrazione a un’indennità da determinarsi secondo i criteri di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
Si sono costituiti il Comune e la società di trasformazione urbana, oggi in liquidazione, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e l’insussistenza della legittimazione passiva del Comune, evidenziando che i terreni erano stati acquistati dalla società resistente con atto tra privati, trascritto in data anteriore all’acquisto della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, rilevando che la decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda e dal cosiddetto “petitum sostanziale”, da identificarsi sulla base della causa petendi e della natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. Nel caso di specie, la controversia non riguardava l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, bensì la titolarità degli immobili, oggetto di una vicenda di natura privatistica.
La società resistente ha documentato di aver acquistato i terreni con atto di compravendita trascritto in data 2 gennaio 2007 dalla società che era risultata assegnataria degli immobili in virtù di decreti di trasferimento emessi dal Tribunale nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare. Tali decreti, trascritti nel corso del 2006, risultavano anteriori alle trascrizioni degli atti di alienazione in favore della ricorrente. Da ciò il Collegio ha tratto la conclusione che l’acquisto non fosse avvenuto in conseguenza di una procedura espropriativa, ma in esito a una esecuzione immobiliare e a un successivo acquisto tra privati.
Il Collegio ha escluso che la certificazione urbanistica rilasciata dal Comune nel 2006, che individuava i terreni come oggetto di procedura espropriativa, potesse fondare la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che tale atto nulla dimostra circa l’effettivo esercizio del potere ablatorio. Ha inoltre escluso che le richieste di pagamento dell’ICI/IMU rivolte alla ricorrente potessero comprovare la natura pubblicistica della controversia, trattandosi di atti impositivi autonomamente contestabili.
Il TAR ha dichiarato altresì inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, non essendovi stata alcuna illegittima apprensione dei terreni da parte dell’Ente pubblico, e la domanda risarcitoria relativa al mancato guadagno per la mancata edificazione, in quanto introdotta solo nel ricorso in riassunzione e volta a contestare scelte pianificatorie successive, in un giudizio “chiuso” in cui è preclusa la proposizione di nuove domande non necessarie alla luce della sentenza di regresso.
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Nota della Redazione
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