Estirpo vigneto senza autorizzazione: cancellazione dallo schedario non è sanzione (TAR Veneto n. 773 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle more del completamento delle operazioni di allineamento tra fascicolo aziendale e schedario viticolo grafico, la verifica delle superfici in vista dell’estirpazione dei vigneti non può che avvenire sulla base dello schedario alfanumerico. La comunicazione preventiva prevista dall’art. 13, comma 4, del D.M. 19 dicembre 2022 n. 649010 resta pertanto applicabile fino all’entrata a regime del meccanismo delineato dall’art. 13, comma 5. La cancellazione delle unità vitate dallo schedario, disposta per la superficie estirpata senza autorizzazione, integra una mera presa d’atto del riallineamento tra realtà di campo e potenziale vitivinicolo, priva di funzione sanzionatoria. Il riparto di giurisdizione non è in discussione, ma il metodo di misurazione della superficie è espressione di discrezionalità tecnica.

Il Fatto

Una società agricola conduce vigneti nella zona di produzione del Conegliano Valdobbiadene DOCG. In data 17 marzo 2025 presenta ad AVEPA due istanze: una di aggiornamento dello schedario viticolo e l’altra di autorizzazione all’estirpo di una superficie vitata di 7.603 mq in vista del reimpianto.

Nel corso dell’istruttoria, il sopralluogo del 20 marzo 2025 accerta che una porzione del vigneto era già stata estirpata senza autorizzazione per realizzare una strada sterrata. AVEPA, con provvedimento del 7 aprile 2025, nega l’autorizzazione e dispone la cancellazione di 420 mq dallo schedario viticolo aziendale. La società ricorre al TAR, deducendo l’abrogazione implicita della normativa regionale, l’erroneità dei presupposti, la natura sanzionatoria della cancellazione, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’errore nel calcolo della superficie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto al primo, la ricorrente sostiene che, avendo aggiornato lo schedario grafico, l’estirpo non richiedesse la previa autorizzazione. Il TAR richiama il D.M. 28 febbraio 2022 n. 93849 e il D.M. 24 ottobre 2024 n. 563749, che hanno prorogato al 31 luglio 2025 il termine per l’allineamento, poi ulteriormente differito al 31 luglio 2026 dal D.M. 16 luglio 2025 n. 330249. Poiché in Veneto l’allineamento non è completato, trova applicazione l’art. 13, comma 4, del D.M. 649010/2022, che consente alla Regione di richiedere la comunicazione preventiva.

La verifica delle superfici deve quindi avvenire sulla base dello schedario alfanumerico, come previsto dall’art. 1, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2024. Restano attuali le disposizioni della D.G.R. n. 2257 del 2003, secondo cui l’estirpazione può avvenire solo dopo l’espressa autorizzazione di AVEPA, altrimenti la superficie è attribuita alla Riserva regionale.

Non giova invocare l’art. 66 del Regolamento (UE) n. 1308/2013: la disposizione, pur direttamente applicabile, necessita di norme operative di attuazione, individuate nel D.M. 649010/2022, il cui art. 13, comma 5, subordina l’autorizzazione automatica al completamento dell’allineamento.

Il secondo motivo è disatteso: l’istanza di aggiornamento non poteva essere impiegata nel procedimento di estirpo, poiché il relativo procedimento si è concluso solo il 12 maggio 2025 e il sopralluogo ha rivelato che la porzione di vigneto rappresentata graficamente era diversa da quella estirpata.

Sul terzo motivo, il TAR esclude la natura sanzionatoria della cancellazione, qualificandola come presa d’atto del riallineamento, in linea con TAR Veneto, Sez. II, n. 1356 del 2014. Quanto all’art. 10-bis, AVEPA ha adeguatamente motivato, e l’autorizzazione non può essere rilasciata a posteriori. Sul quinto motivo, il criterio dell’art. 42 del Regolamento (UE) 2022/126 non è applicabile, poiché riguarda fattispecie legittimate e non l’intervento senza titolo; la misurazione GPS rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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