Ottemperanza al giudicato sulla Carta Docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 469 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere verificato d’ufficio dal giudice amministrativo. Quando l’ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve comprovare il passaggio in giudicato del provvedimento, non essendo sufficiente la sola notifica in forma esecutiva. Accertata la fondatezza della pretesa, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario apicale.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, notificata in forma esecutiva, era stato riconosciuto al ricorrente il diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta per un valore di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva adempiuto. Il ricorrente, ritenuto vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 5 dicembre 2024, rilevando che la notifica dell’atto introduttivo è intervenuta il 4 dicembre 2025, quindi 364 giorni dopo. La condizione di procedibilità risulta pertanto soddisfatta.
Il Tribunale ha poi accertato il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta, condizione necessaria ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Sul punto è richiamato il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. La circostanza è comprovata dall’attestazione di segreteria prodotta in atti.
Nel merito, la pretesa esercitata trova fondamento nella sentenza azionata. Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di procedere all’attribuzione della Carta Docente per il valore di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, secondo il sistema attuativo proprio del bonus, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’esecuzione del giudicato entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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