Accesso difensivo e prevalenza sul diritto alla riservatezza dei controinteressati (TAR Puglia n. 71 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a., a prescindere dalla natura sostanziale, pubblicistica o privatistica, dell’atto di cui si chiede l’ostensione. Il diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso è superato dal sopravvenuto diniego espresso, il quale, costituendo atto di conferma a carattere rinnovativo, riapre i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale. L’accesso difensivo, ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, prevale sulle ragioni di riservatezza dei controinteressati, quale controlimite fondato sugli artt. 24 e 113 Cost., sull’art. 6 CEDU e sull’art. 47 CDFUE; l’Amministrazione, a fronte di un’istanza qualificata, non può opporre generiche ragioni di riserbo ma deve specificamente indicare quale delle ipotesi tassative di esclusione ricorra e le ragioni per cui non ritenga integrato il criterio della stretta indispensabilità.
Il Fatto
La ricorrente, esclusa dai parenti dal diritto alla sepoltura nella cappella funeraria di famiglia, presentava istanza di accesso al Comune per ottenere copia della documentazione integrale relativa all’erezione della cappella, al fine di tutelare in giudizio il proprio diritto. L’Amministrazione, dopo aver inizialmente consentito la visione dei documenti e aver interpellato i controinteressati, opponeva un duplice diniego espresso, eccependo in giudizio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del silenzio-diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato prioritariamente le eccezioni di rito, ritenendole infondate. Quanto alla giurisdizione, ha richiamato il costante orientamento secondo cui la normativa sull’accesso riguarda gli atti dell’Amministrazione in quanto tali, senza che rilevi la disciplina sostanziale applicabile, con conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ordine all’eccezione di tardività, ha osservato che il diniego espresso sopravvenuto, in quanto atto di conferma a carattere rinnovativo, non è meramente confermativo del silenzio e riapre i termini di impugnazione, rendendo tempestivo il ricorso avverso i provvedimenti espressi.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente qualificato il giudizio in materia di accesso come giudizio sul rapporto, avente ad oggetto l’accertamento della spettanza del diritto di accesso e non già la legittimità del diniego. Ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, ritenendo l’interesse conoscitivo della ricorrente attuale, personale, concreto e serio, in quanto strumentale alla tutela del diritto alla sepoltura.
Il Collegio ha escluso la genericità dell’istanza, rilevando come non sia esigibile l’indicazione precisa degli estremi dei documenti, essendo sufficiente l’individuazione dell’oggetto e dello scopo difensivo. Ha infine scrutinato le ragioni di riservatezza, osservando che l’Amministrazione non aveva specificato quali dati sensibili o super-sensibili fossero contenuti nei documenti, né quale delle ipotesi tassative di diniego ricorresse, omettendo la motivazione richiesta dall’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990.
In applicazione del principio per cui l’accesso difensivo prevale sulle ragioni di riservatezza, il Tribunale ha accertato il diritto della ricorrente all’ostensione e all’estrazione di copia, ordinando al Comune l’esibizione dei documenti nel termine di trenta giorni, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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