Verifica dell’equivalenza delle tutele CCNL e annullamento dell’aggiudicazione (TAR Lombardia n. 855 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante che, a fronte della dichiarazione dell’offerente di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato nella legge di gara, ometta di verificare l’equivalenza delle tutele viola l’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione. Il giudizio di equivalenza ha natura discrezionale, ma non può risolversi in affermazioni apodittiche: impone una compiuta analisi dei documenti trasmessi. Il soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del codice è ammesso anche dopo l’aggiudicazione e a fronte dell’impugnazione di un altro concorrente, purché non modifichi l’offerta economica e non renda incerta l’identità dell’offerente.
Il Fatto
Una società affidava con procedura aperta la fornitura e il trasporto di acido peracetico per i propri impianti di depurazione, con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. Al termine della gara risultava aggiudicataria una società, mentre la ricorrente si collocava al secondo posto.
La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione e, dopo la notificazione del ricorso, la stazione appaltante chiedeva chiarimenti all’aggiudicataria, confermando poi l’aggiudicazione. Contro tale conferma erano proposti motivi aggiunti. Respinta l’istanza cautelare, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare al solo fine dell’anticipazione dell’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente ricorso principale e motivi aggiunti, per l’omogeneità delle censure. Il primo motivo, sulla mancata verifica dei requisiti e sull’uso dell’art. 99, comma 3-bis, del codice in caso di malfunzionamento del fascicolo virtuale, è rigettato: la dichiarazione resa dall’appaltante sotto la propria responsabilità è sufficiente, e le dichiarazioni dell’operatore sono contenute nel DGUE.
Il secondo motivo concerne i requisiti di commercializzazione dell’acido peracetico, qualificato come biocida. Il Tribunale ricostruisce il sistema del regolamento UE n. 528/2012 (BPR) e del regolamento UE n. 2019/1020, rilevando che le nozioni di “fornitore” e “produttore” si sovrappongono. L’art. 95 del BPR consente la commercializzazione a chi dimostri il collegamento con un fornitore iscritto nell’elenco; l’aggiudicataria ha provato tale collegamento mediante un contratto di produzione per conto terzi. Irrilevante il diverso nome commerciale, poiché l’oggetto della gara è identificato dal solo principio attivo.
La Corte ritiene infondata anche la censura sull’attivazione del soccorso istruttorio successivo all’aggiudicazione. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 1425 del 2025, si afferma che l’istituto obbedisce a una direttiva antiformalistica, purché non si modifichi l’offerta. I requisiti delle specifiche tecniche sono qualificati come requisiti di esecuzione, non di partecipazione.
È invece accolto il terzo motivo. Il disciplinare indicava un determinato CCNL, mentre l’aggiudicataria dichiarava l’applicazione di un contratto diverso, affermandone l’equivalenza. Non risulta che l’appaltante abbia svolto alcuna verifica: la lettura dei verbali di gara non reca traccia della doverosa attività. La condotta viola l’art. 11, comma 4, del codice e l’obbligo di motivazione. La discrezionalità non può ridursi ad affermazioni tautologiche. Ne consegue l’annullamento dell’aggiudicazione, con obbligo di effettuare la verifica delle equivalenze.
Poiché non risulta alcuna sottoscrizione del contratto, il Collegio non si pronuncia sulle domande di inefficacia e subentro. Le spese seguono la soccombenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.