Atto di controdeduzione alle osservazioni endoprocedimentale e improcedibilità per mancata impugnazione dell’approvazione (TAR Campania n. 1634 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico generale, l’atto con cui il Comune esamina e controdeduce alle osservazioni dei privati alla delibera di adozione della variante ha natura endoprocedimentale: è privo di contenuto provvedimentale e di rilevanza esterna, assolvendo a funzione consultiva e propositiva. Esso non è pertanto autonomamente impugnabile, dovendo l’interessato gravare la delibera di adozione e il provvedimento conclusivo di approvazione, nel quale soltanto le osservazioni acquisiscono contenuto precettivo. La mancata impugnazione dell’atto di approvazione della variante determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, essendo l’approvazione il provvedimento che concretizza la lesione della posizione soggettiva.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un terreno con capannone nel territorio comunale, classificato come zona agricola. Il Comune adottava la variante al piano urbanistico comunale, integrata dal rapporto ambientale, e la pubblicava per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell’art. 7, comma 3, L.R.C. n. 5/2011.
La società presentava un’osservazione chiedendo la riclassificazione dell’area in zona artigianale-produttiva, per l’insediamento di attività compatibili con il contesto. Con successiva delibera il Comune rigettava le osservazioni. La ricorrente impugnava il rigetto insieme agli atti di adozione della variante, articolando censure di difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà e disparità di trattamento, e proponeva motivi aggiunti avverso l’ulteriore delibera di approvazione degli elaborati. Il Comune resistente eccepiva l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’irricevibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di rito formulata dal Comune, ritenendola meritevole di accoglimento. Richiamata la pacifica giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ricostruisce il sistema degli atti impugnabili nel procedimento di formazione del piano regolatore: solo la deliberazione comunale di adozione e il provvedimento di approvazione sono dotati di rilevanza esterna e possono essere autonomamente gravati.
L’atto con cui il Comune controdeduce alle osservazioni, proponendone il rigetto o l’accoglimento, totale o parziale, è invece privo di contenuto provvedimentale e assolve a una mera funzione endoprocedimentale, ad un tempo consultiva e propositiva. A esso non può riconoscersi autonoma attitudine lesiva, neppure quando in quella sede siano assunte nuove determinazioni come risultato dell’esame delle osservazioni.
Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. IV, 8 agosto 2008, n. 3925, secondo cui le osservazioni acquisiscono contenuto precettivo solo all’esito della loro assunzione nel piano definitivamente approvato, nonché Consiglio di Stato, sez. IV, 21 agosto 2009, n. 5002 e Cons. Stato, sez. IV, 1.04.2025, n. 2729, che escludono l’impugnazione autonoma della delibera di esame delle controdeduzioni.
Trasponendo tali coordinate ermeneutiche nella fattispecie, il Tribunale ravvisa un’incontestabile improcedibilità del gravame complessivo. La ricorrente non ha impugnato la successiva delibera consiliare di approvazione della variante, che, a conclusione dell’iter a formazione progressiva, costituisce l’atto che concretizza la lesione dell’interesse a ricorrere.
Su questa sola ragione il ricorso principale e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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