Carta docente, ottemperanza e divieto di astreintes per l’esiguità del debito (TAR Lombardia n. 938 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, il decorso del termine dilatorio di art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’assenza di pagamenti, anche parziali, impongono l’accertamento dell’inottemperanza e l’assegnazione all’amministrazione di un termine per l’integrale esecuzione. Il contestuale diniego della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è giustificato dalla clausola di salvaguardia che esclude le astreintes in presenza di ragioni ostative da valutare in concreto. Rilevano, a tal fine, i vincoli normativi e di bilancio propri della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che rende la sanzione accessoria manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva. L’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta assicurano comunque l’effettività della tutela.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una sentenza del giudice del lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione era stato condannato in favore del ricorrente a corrispondere il beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, a decorrere dall’anno scolastico 2019/20 e fino all’anno 2022/23. Il titolo era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato al Ministero il 17.07.2024.

Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento, senza che l’amministrazione provvedesse ad alcun adempimento, il creditore ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di integrale esecuzione, la condanna al pagamento di una somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza contestare il credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato sul presupposto dell’avvenuto giudicato e del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno confermato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali.

La resistente, costituita solo con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né offerto indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito pertanto non risulta contestato né nell’an né nel quantum. Ne è derivata la dichiarazione di inottemperanza e l’assegnazione al Ministero del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento.

In caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo Dipartimento. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per dare corso al pagamento, con successiva relazione alla Sezione. Il compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Il Tribunale ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando la penalità risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive. Il Collegio richiama sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014. Nella specie rilevano i vincoli normativi e di bilancio connessi allo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che rendono l’invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.

Le spese, liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei difensori antistatari, seguono la soccombenza dell’amministrazione. Il ricorso è dunque accolto quanto all’accertamento dell’inottemperanza e al conseguente ordine di esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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