La raccolta ordinaria dei rifiuti non è attività temporanea derogabile (TAR Valle d’Aosta n. 42 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda del privato che si dolga delle concrete modalità di esercizio del ciclo produttivo, assumendone la pericolosità per la salute o per altri diritti fondamentali della persona e chiedendo l’adozione delle misure necessarie per eliminare i danni attuali e potenziali e le immissioni intollerabili. La raccolta ordinaria dei rifiuti solidi urbani costituisce un servizio pubblico essenziale svolto in modo continuativo e permanente ed è pertanto incompatibile con i requisiti della temporaneità e dell’occasionalità cui la normativa regionale collega la possibilità di derogare alla disciplina ordinaria sulle emissioni acustiche. È illegittima la delibera comunale che include la raccolta e il compattamento dei rifiuti solidi urbani tra le attività temporanee o occasionali esentate dall’obbligo di autorizzazione e assoggettate al regime derogatorio, poiché tale qualificazione altera la ratio della disciplina regionale, concepita per situazioni eccezionali e temporalmente circoscritte.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’abitazione adiacente a un’isola ecologica composta da contenitori interrati, lamentavano che le operazioni di raccolta dei rifiuti producessero rumori, vibrazioni, odori e degrado ambientale incompatibili con il diritto alla salute e con il godimento della proprietà. Essi agivano per ottenere la ricollocazione del sito e, in subordine, la riorganizzazione del servizio, oltre al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, il Comune adottava due delibere, la n. 186/2025 e la successiva n. 20/2026, che annoveravano la raccolta e il compattamento dei rifiuti solidi urbani tra le attività temporanee esentabili dall’autorizzazione acustica; entrambe venivano impugnate con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario con riferimento al ricorso introduttivo. Il petitum sostanziale, ha osservato, non atteneva all’illegittimo esercizio di un potere amministrativo bensì alle modalità materiali di svolgimento dell’attività di raccolta e agli effetti pregiudizievoli delle immissioni sui residenti, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8092 del 2020 e di Cons. Stato, V, n. 130 del 2025.
Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo la delibera n. 186/2025 stata integralmente abrogata e sostituita dalla delibera n. 20/2026, tempestivamente impugnata.
Nel merito del secondo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ha ritenuto fondato il motivo concernente l’erronea applicazione della disciplina regionale sulle attività temporanee. L’allegato A alla DGR n. 1262/2010 definisce tali attività come quelle che si esauriscono in un arco di tempo limitato o che si svolgono in modo non permanente nello stesso sito. La raccolta ordinaria dei rifiuti costituisce invece un servizio pubblico essenziale continuativo e permanente, incompatibile con i requisiti della temporaneità e dell’occasionalità.
Irrilevante è la circostanza che le singole operazioni di svuotamento abbiano durata limitata, poiché la disciplina prende in considerazione l’attività oggetto della deroga, non i singoli segmenti esecutivi di un servizio stabile. L’interpretazione delle Amministrazioni resistenti è stata giudicata lesiva della ratio della disciplina regionale, tanto più che la stessa delibera impugnata prevedeva limiti derogatori fissati senza limite di durata e di orario. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato pertanto accolto, con annullamento in parte qua della delibera n. 20/2026 e assorbimento delle censure residue, e le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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