Accertato il silenzio inadempimento del Ministero dell’Istruzione sul riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero (TAR Lazio n. 10591 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di centoventi giorni, risultante dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del medesimo decreto. La scadenza del termine senza alcun pronunciamento, a fronte di una formale istanza, integra gli estremi del silenzio inadempimento. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità dell’inerzia, ordina all’Amministrazione di provvedere, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.
Il Fatto
Una docente, in possesso di un titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento ai fini dell’esercizio della professione in Italia. Decorso infruttuosamente il termine di conclusione del procedimento, la ricorrente adiva il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e l’ordine di provvedere sull’istanza. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la sussistenza dell’obbligo di provvedere richiede unicamente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia necessario un preventivo accertamento della fondatezza della domanda. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati, non essendo intervenuta alcuna pronuncia dell’Amministrazione sull’istanza presentata il 31 marzo 2025.
Quanto alla durata del procedimento, il Tribunale ha precisato che l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 fissa in tre mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, termine che decorre dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 della medesima disposizione attribuisce all’autorità il potere di richiedere integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, con la conseguenza che il termine complessivo per la conclusione del procedimento può estendersi fino a quattro mesi.
Accertato che tale termine era ampiamente decorso alla data di proposizione del ricorso, senza che emergessero dagli atti elementi probatori contrari all’adozione del provvedimento, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del silenzio e ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento entro centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine ritenuto congruo in ragione della natura “di massa” dei procedimenti di riconoscimento.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega e termine di novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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