Silenzio sull’autorizzazione unica per accumulo energetico e termini del TUFER (TAR Sicilia n. 2766 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina dell’autorizzazione unica di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024, i termini endoprocedimentali a decorrenza condizionata si computano solo quando si è effettivamente verificato il presupposto procedimentale da cui dipende la loro decorrenza. La richiesta di integrazione documentale avanzata dall’amministrazione oltre i termini acceleratori non produce effetto sospensivo o interruttivo del termine di conclusione del procedimento. Il termine finale di centoventi giorni per il rilascio del titolo decorre dallo spirare dei termini fissi della prima fase documentale, complessivamente pari a quaranta giorni dalla presentazione dell’istanza. Integrato il silenzio-inadempimento, il giudice assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina, in caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, ferma restando la natura discrezionale del potere.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 10 novembre 2025, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica ex art. 9 del d.lgs. n. 190/2024 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di potenza pari a 230 MW, con relative opere di connessione alla RTN, sito in Ramacca.
Dopo un sollecito, l’amministrazione regionale ha chiesto in data 24 febbraio 2026 un’integrazione documentale, riscontrata dalla società il 24 marzo 2026. Seguito un ulteriore sollecito, l’amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna alla conclusione del procedimento, previa convocazione della conferenza di servizi. L’amministrazione ha eccepito che, dovendo convocare la conferenza, il termine sarebbe stato di duecento giorni e non di centonovanta, con scadenza al 29 maggio 2026, e che il ricorso era stato notificato il 27 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la scansione dei termini dell’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024 distinguendo i termini endoprocedimentali decorrenti ex lege dalla presentazione dell’istanza — dieci giorni per la messa a disposizione della documentazione, venti per la verifica di completezza, dieci per l’assegnazione del termine di integrazione, per complessivi quaranta giorni — dai termini a decorrenza condizionata, che iniziano a decorrere solo quando l’amministrazione o il privato pongono in essere l’attività di impulso prevista.
Da questa premessa discende la regola centrale: i termini condizionati si computano solo se il presupposto si è verificato; in caso contrario il termine non decorre e non è computabile. Nella specie il termine per la convocazione della conferenza di servizi non si applica, perché la conferenza non è stata convocata.
Quanto alla richiesta di integrazione, essa è stata avanzata dall’amministrazione in violazione dei termini acceleratori, sicché non può giovarsi di alcun effetto sospensivo o interruttivo. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, 19 agosto 2026, n. 6540.
Il termine di centoventi giorni per il rilascio del titolo si computa quindi dallo spirare dei termini fissi della prima fase. Il termine di conclusione dell’intero procedimento è spirato il 19 aprile 2026, essendo a tale data decorsi centosessanta giorni dal 10 novembre 2025. Il ricorso, notificato il 27 maggio 2026, è pertanto tempestivo e fondato.
Accertato il silenzio, il Tribunale ordina all’amministrazione di definire il procedimento con provvedimento espresso entro centotrenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ferma la natura discrezionale del potere. In caso di perdurante inerzia nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega, prevedendo la liquidazione del compenso a carico dell’amministrazione e la segnalazione del danno all’Erario. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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