Carta del docente: ottemperanza al giudicato e no all’astreinte (TAR Lombardia n. 717 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a rilasciare la carta elettronica del docente e ad accreditare il relativo importo. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve ritenersi rispettato quando la notifica del titolo esecutivo risulti avvenuta in data anteriore alla proposizione del ricorso. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato. È invece manifestamente iniqua, e come tale va respinta, la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora: la carta del docente costituisce un contributo per l’aggiornamento e la formazione, non un corrispettivo, sicché difetta il presupposto per l’astreinte.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnargli, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la carta elettronica del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno, per un totale di € 1.000,00.

Il ricorrente deduce il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e chiede la condanna al pagamento della penalità di mora nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile e nulla deduce sull’andamento della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti formali dell’ottemperanza. È prodotta copia asseverata della sentenza da eseguire e l’attestazione del passaggio in giudicato; è inoltre dimostrata la notifica del titolo esecutivo in data 10 febbraio 2025. Il ricorso risulta pertanto proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza e la parte resistente non formula alcuna deduzione né fornisce indicazioni sulla procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il Tribunale ordina all’Amministrazione di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 1.000,00, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine, viene nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. L’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di alcun compenso.

Il Collegio respinge invece la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendola manifestamente iniqua. In ragione della funzione assegnata alla carta del docente — contributo per l’aggiornamento e la formazione, e non corrispettivo — difetta il presupposto dell’astreinte.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, sono liquidate equitativamente in € 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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