Istituzione SIC e ZPS: esclusione non automatica in assenza di rilevanza biogeografica (TAR Lombardia n. 4107 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituzione di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e di una Zona di Protezione Speciale (ZPS) non discende da un automatismo formale legato alla mera presenza di habitat o specie di interesse comunitario, ma richiede una valutazione tecnico-scientifica circa la capacità del sito di contribuire in modo significativo alla conservazione degli habitat nella regione biogeografica di riferimento. Le autorità nazionali godono di un margine discrezionale nella selezione dei siti, dovendo applicare i criteri scientifici di cui all’allegato III della Direttiva 92/43/CEE. Ne consegue che la valutazione della sussistenza dei presupposti per la designazione non può essere condizionata da ragioni economiche, sociali o urbanistiche, le quali non possono essere considerate prevalenti rispetto alle esigenze di tutela ambientale.
Il Fatto
Con istanza del 2011 il Parco del Ticino proponeva a Regione Lombardia l’istituzione di un nuovo SIC e una ZPS denominati “Brughiere di Malpensa e Lonate”, per tutelare un habitat di brughiera a Calluna vulgaris di grande interesse conservazionistico, in un’area di circa 856 ettari. Dopo un iter prolungatosi per oltre un decennio, la Regione respingeva l’istanza con delibera del dicembre 2023, ritenendo la proposta non idonea e coerente con le finalità del D.P.R. n. 357/1997. Le associazioni ambientaliste ricorrenti impugnavano la delibera, previa opposizione al ricorso straordinario al Capo dello Stato, deducendo la violazione delle Direttive Habitat e Uccelli e il difetto di istruttoria, sostenendo che la decisione fosse fondata su ragioni economiche legate all’ampliamento dell’aeroporto di Malpensa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 4 della Direttiva 92/43/CEE richieda una valutazione della rappresentatività, dell’estensione e dello stato di conservazione dell’habitat, mentre la Direttiva 2009/147/CE impone la classificazione come ZPS dei territori “più idonei in numero e superficie” alla conservazione delle specie protette. Tale valutazione è demandata alla Regione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 357/1997, che esercita un potere discrezionale ancorato a criteri esclusivamente scientifici.
La Corte ha quindi respinto la tesi dell’automatismo del riconoscimento del SIC o della ZPS, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui la selezione dei siti deve fondarsi su criteri scientifici, comparando il sito con l’intero patrimonio naturale della regione biogeografica interessata. Ha inoltre ricordato che lo status di SIC non è immodificabile, potendo essere disposto il declassamento quando il sito non possa definitivamente più contribuire alla conservazione degli habitat naturali.
In applicazione di tali principi, il Collegio ha ritenuto che la Regione non avesse anteposto mere ragioni economiche alla tutela ambientale, ma avesse correttamente valutato gli esiti degli approfondimenti scientifici condotti dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente, dai quali emergeva la frammentazione del territorio, separato da grandi infrastrutture viarie, la presenza di boschi degradati e specie esotiche invasive, nonché la mancata dimostrazione dell’eccezionale rilevanza del sito rispetto all’intera regione biogeografica. Rilevante anche la circostanza che molte specie risultassero già tutelate nella confinante ZPS “Boschi del Ticino”, rendendo non necessaria l’istituzione di un ulteriore sito sulla base del report nazionale di cui all’art. 12 della Direttiva Uccelli.
Il Tribunale ha infine ritenuto non dimostrata l’inidoneità delle misure di monitoraggio e conservazione già attuate dalla Regione, evidenziando come la tutela dell’area fosse comunque garantita attraverso strumenti alternativi, tra cui le prescrizioni impartite in sede di VIA per l’ampliamento aeroportuale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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