Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 644 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente il beneficio economico della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, il TAR accoglie il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dichiara l’inottemperanza dell’Amministrazione. Il ricorso è procedibile solo dopo il decorso, dalla notifica della sentenza, del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione integrale entro 60 giorni e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza condanna ad astreinte quando la procedura di ottemperanza sia sufficientemente stringente e celere.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, con sentenza, il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico annuo della Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad assegnare la somma e a rifondere le spese di lite.
Formatosi il giudicato, come da attestazione in atti, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR, deducendo la mancata esecuzione delle statuizioni. Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza in copia conforme e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, sicché la domanda di ottemperanza è ammissibile.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato e ha adottato le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Collegio ha richiamato i propri numerosi e conformi precedenti in materia, tra cui la sentenza n. 117 del 2024, condividendone le motivazioni.
Per l’effetto, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale preposto alla competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore trascorso il termine e provvederà entro i successivi 60 giorni. Il Collegio ha escluso il compenso al commissario, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali, e non ha ritenuto di condannare l’Amministrazione ad astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., attesa la stringente e celere procedura di ottemperanza disposta.
Quanto alle spese, non essendo contestato l’inadempimento al momento del ricorso, il Ministero è stato condannato al pagamento, con liquidazione che tiene conto della natura minima e stereotipata delle controversie. È stato inoltre posto a carico dell’Amministrazione il rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Spese e rimborso sono stati distratti in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ. e art. 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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