Cessazione della materia del contendere per mancata impugnazione del provvedimento di conferma (TAR Emilia-Romagna n. 181 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione del provvedimento adottato dall’Amministrazione in ottemperanza a un’ordinanza cautelare di riesame determina il venir meno dell’interesse alla decisione della domanda cautelare originaria. In tale evenienza, non sussistendo più istanze su cui pronunciarsi, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio, con compensazione delle spese della fase processuale.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. La Prefettura aveva rigettato l’istanza con provvedimento del 07.11.2025, ritenendo non soddisfatto il requisito reddituale.
Avverso tale diniego la ricorrente aveva proposto ricorso al TAR, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Con ordinanza n. 103 del 30 aprile 2026, il Tribunale aveva accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, rilevando la genericità della motivazione sul requisito reddituale e ordinando all’Amministrazione una nuova valutazione. Con successiva ordinanza n. 168 del 25 giugno 2026, l’ordine di riesame era stato reiterato.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha dato atto che, in data 10 luglio 2026, la Prefettura aveva depositato il nuovo provvedimento di motivata conferma del rigetto del nulla osta alla conversione, adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare.
Costituisce principio generale del processo amministrativo che l’interesse alla decisione deve permanere fino al momento della pronuncia. Nel caso di specie, la ricorrente non ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di conferma, che costituisce il nuovo atto lesivo adottato all’esito del riesame ordinato dal giudice.
La mancata impugnazione dell’atto sopravvenuto determina il venir meno dell’interesse alla trattazione dell’istanza cautelare originariamente proposta, atteso che tale provvedimento ha ormai sostituito integralmente quello impugnato, definendo autonomamente l’assetto degli interessi in gioco.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che allo stato non sussistessero istanze cautelari sulle quali pronunciarsi, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio. Le spese della fase processuale sono state compensate, considerata la natura della vicenda e l’esito del giudizio cautelare.
L’ordinanza contiene infine la formula di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e all’art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679, disponendo l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.