Rinnovo dell’autorizzazione FSMA adeguato all’area tecnica assegnata: nessun automatismo nel rinnovo (TAR Lazio n. 7554 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo di un’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale non costituisce una vicenda connotata da automatismo, tale da dover riprodurre necessariamente l’ambito territoriale del titolo originario. L’Amministrazione, in sede di rinnovo, può legittimamente adeguare il titolo all’area tecnica assegnata all’operatore in esito alla procedura selettiva di assegnazione della capacità trasmissiva, atteso il principio di matrice eurounitaria dell’efficiente uso dello spettro, che impone l’utilizzo integrale della capacità aggiudicata sull’intero ambito territoriale dell’area tecnica. Non si forma il silenzio-assenso su istanze che non siano tese al rilascio di un provvedimento amministrativo, ma si limitino a rappresentare esigenze o a richiedere incontri di natura interlocutoria. La disciplina della conservazione dell’equilibrio economico-finanziario propria delle concessioni non si applica alle autorizzazioni, con le quali l’Amministrazione si limita a rimuovere i limiti all’esercizio di una situazione giuridica già spettante al privato, senza instaurare alcun rapporto di durata implicante traslazione del rischio operativo.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva dal 1976 nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani con il marchio “ALPAUNO”, aveva ottenuto nel 2012 l’autorizzazione alla diffusione limitatamente a tali tre province. In seguito alla riforma del settore, partecipava alla procedura selettiva per l’assegnazione della capacità trasmissiva sulla rete di 2° livello n. 1 dell’area tecnica 17 – Sicilia, comprensiva di sei province, risultando utilmente collocata in graduatoria e stipulando con l’operatore di rete un contratto di fornitura. Alla scadenza del titolo del 2012, la società chiedeva il rinnovo dell’autorizzazione, ma l’Amministrazione, con il provvedimento impugnato, la rilasciava per l’intera area tecnica, richiedendo l’integrazione del contributo istruttorio e subordinando il mantenimento della numerazione LCN 86 al relativo pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, la censura relativa alla violazione del principio di valorizzazione delle autonomie locali, trattandosi di lesione di interessi afferenti alla sfera giuridica di soggetti terzi, non invocabile ai sensi dell’art. 81 cod. proc. civ..
Nel merito, il Collegio ha escluso che il rinnovo dell’autorizzazione sia una vicenda meramente automatica, rilevando come tra il rilascio del titolo del 2012 e il rinnovo del 2024 siano intervenute rilevanti sopravvenienze normative: la legge n. 205/2017 ha infatti superato il modello di emittenza locale verticalmente integrato, introducendo il criterio delle aree tecniche e la pianificazione di nuove reti locali funzionale all’uso efficiente dello spettro. La società, avendo partecipato senza riserve alla procedura FSMA chiedendo capacità trasmissiva sull’intera area tecnica 17, aveva prestato acquiescenza alla sua perimetrazione e non poteva contestarla solo in sede di rinnovo del titolo.
Quanto al preteso silenzio-assenso formatosi sulle comunicazioni del 2022, la Corte ha osservato che quelle istanze non erano tese al rilascio di un provvedimento amministrativo, ma si limitavano a rappresentare la scelta della rete e a richiedere un incontro per la rimodulazione della copertura, con conseguente carenza del presupposto di cui all’art. 20, comma 1, legge n. 241/1990.
Il Tribunale ha infine ritenuto non pertinente il richiamo alla disciplina della conservazione dell’equilibrio contrattuale, evidenziando la differenza tra autorizzazione e concessione: solo in quest’ultima ricorre l’esternalizzazione della gestione di beni e servizi pubblici con traslazione del rischio operativo, mentre l’autorizzazione si limita a un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esercizio dell’attività. La sostenibilità economica dell’iniziativa dipende esclusivamente dalle scelte imprenditoriali della società, che ha liberamente partecipato alla procedura selettiva. Legittima, da ultimo, la richiesta di integrazione del contributo istruttorio e la prospettata decadenza dalla numerazione LCN 86, sussistendo un indissolubile nesso legale tra assegnazione della capacità trasmissiva e attribuzione della numerazione automatica ai sensi dell’art. 1, comma 1035, legge n. 205/2017.
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Nota della Redazione
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