Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali in materia di agevolazioni pubbliche (TAR Lazio n. 11062 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione implica un pieno accesso ai fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato, estendendosi ai profili tecnici e alla coerenza logica dell’iter motivazionale. Tuttavia, quando i profili tecnici coinvolgono apprezzamenti caratterizzati da un fisiologico margine di opinabilità, il sindacato è limitato alla verifica che il provvedimento non abbia esorbitato dai naturali margini di opinabilità, senza tradursi in una sostituzione del giudizio del giudice a quello riservato all’autorità amministrativa. Nel caso di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto, rendendo superfluo l’esame delle censure relative alle altre parti. Il principio del favor partecipationis non opera in assenza di specifiche disposizioni della lex specialis caratterizzate da incertezza interpretativa.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la delibera con cui Invitalia ha disposto la non ammissione alle agevolazioni della misura Smart&Start Italia, disciplinata dal d.m. n. 264/2014, per un progetto relativo alla realizzazione di una piattaforma di equity crowdfunding. Il diniego è stato motivato dal mancato raggiungimento del punteggio minimo di sei punti per i criteri B2 (vantaggio competitivo e difendibilità del carattere innovativo) e C1 (attendibilità dell’analisi dei ricavi prospettici).
La domanda era stata sottoposta alla fase di valutazione di merito, all’esito della quale il Comitato tecnico aveva ritenuto superate le criticità relative al criterio D1, ma aveva confermato il mancato raggiungimento della soglia minima per i criteri B2 e C1. Il giudizio è stato riassunto dinanzi al TAR Lazio a seguito della declaratoria di incompetenza del T.a.r. Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dall’amministrazione, stante l’infondatezza del ricorso nel merito. Ha quindi richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni tecnico-discrezionali, che non può risolversi in una sostituzione del giudizio del giudice a quello dell’autorità amministrativa, quando gli apprezzamenti tecnici presentano un margine di opinabilità come nel caso della difendibilità dell’innovazione e dell’attendibilità dei ricavi prospettici.
Con riferimento al parametro B2, il Comitato tecnico aveva evidenziato la mancanza di elementi idonei a dimostrare la stabilità e la concreta difendibilità nel tempo del vantaggio competitivo, la suscettibilità di rapido assorbimento del vantaggio temporale da parte dei competitors, lo stato preliminare del progetto, l’assenza di brand reputation e di garanzie di traction commerciale. La valutazione è stata ritenuta immune da profili di manifesta illogicità, fondandosi su circostanze oggettive quali la mancanza di strumenti di protezione dell’innovazione già sviluppati.||DSML||p>
Il Collegio ha disatteso la dedotta contraddizione tra i punteggi attribuiti ai parametri B1 e B2, rilevando che i due criteri attengono a profili autonomi e distinti: il B1 concerne l’innovatività del progetto, mentre il B2 riguarda la capacità di tali elementi di tradursi in un vantaggio competitivo stabile e difendibile nel tempo. Ha inoltre rigettato le censure relative alla valutazione del parametro C1, richiamando il principio per cui, trattandosi di atto plurimotivato, la legittimità della valutazione negativa su un solo parametro rende superfluo l’esame delle altre censure, in conformità all’orientamento espresso da Cons. Stato, n. 4866/2020 e n. 6190/2019.
Il terzo motivo è stato respinto per la formulazione generica e apodittica della censura relativa alla presunta ambiguità della lex specialis, non avendo la ricorrente individuato specificamente le disposizioni caratterizzate da incertezza interpretativa. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato perché la richiesta di integrazione documentale del 17 maggio 2024 era riferita alle verifiche di ammissibilità delle spese ai sensi dell’art. 10.12, lett. b), della Circolare, attenendo a profili distinti rispetto alla valutazione di merito disciplinata dall’art. 11 della medesima Circolare.
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Nota della Redazione
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