Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nella definizione del contenzioso payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 13888 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta della parte di declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto versamento della quota ridotta del payback, ancorché non assistita dalle attestazioni regionali previste dalla legge, può essere valutata ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenienza normativa che riduce l’importo dovuto e introduce una facoltà di versamento ridotto, determina il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, potendo il giudice rilevare d’ufficio la questione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e la Regione Sardegna hanno definito i tetti di spesa regionali per i dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del c.d. payback. Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 8 del D.L. n. 34/2023, che ha istituito un fondo e previsto la possibilità per le aziende fornitrici di versare una quota ridotta pari al 48% dell’importo, e successivamente l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, che ha ulteriormente ridotto al 25% il versamento per chi avesse aderito entro trenta giorni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che la società ricorrente ha depositato istanza con la quale ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per l’intervenuto versamento della quota del 48% del pagamento dovuto per il payback sui dispositivi medici, ai sensi del D.L. n. 34/2023. Il Collegio ha osservato che l’applicazione della normativa richiederebbe la produzione, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni dell’avvenuto versamento, nella fattispecie mancanti.
Ciò nondimeno, il Tribunale ha ritenuto che la richiesta della ricorrente possa essere valutata per la declaratoria di improcedibilità del ricorso, in quanto evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito. La scelta della parte di avvalersi del pagamento ridotto, con conseguente estinzione dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale, manifesta inequivocabilmente il venir meno dell’interesse strumentale alla pronuncia di annullamento dei provvedimenti impugnati.
Sulla base di tale rilievo, il Collegio ha dato avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione rilevata d’ufficio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, sussistendo giusti motivi.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.