Ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 1461 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata in forma esecutiva, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Rientra tra i titoli azionabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. la pronuncia che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’attuazione del giudicato entro un termine ultimativo e nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con compenso a carico dell’Amministrazione soccombente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva promosso davanti al giudice del lavoro un giudizio contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del beneficio economico previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, in relazione agli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021. Con sentenza n. 488/2024 il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, accertava il diritto e condannava l’Amministrazione al pagamento di € 2.000,00, oltre interessi.
Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione restava inerte: non attivava la Carta né accreditava le somme. Il titolo diventava definitivo per mancata impugnazione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e l’avvenuta notificazione della sentenza, con il conseguente decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Su questa base ha ritenuto il ricorso ammissibile.
Il passaggio centrale riguarda la natura del titolo. Il TAR ha affermato che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. La norma, nel riferirsi alle sentenze del giudice ordinario, fonda la competenza del giudice amministrativo a intervenire sull’inadempimento della pubblica amministrazione.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato, poiché l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. L’onere di provare l’esecuzione grava sull’Amministrazione, che nel giudizio si è costituita con atto di mera forma, senza allegare alcuna prova dell’attivazione della Carta o dell’accredito delle somme dovute.
Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, mediante accreditazione sulla Carta elettronica della somma di € 2.000,00, oltre interessi di legge, nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. In conformità alle richieste, ha inoltre nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, per l’esecuzione sostitutiva entro l’ulteriore termine di 60 giorni in caso di perdurante inottemperanza. Il compenso commissariale, ove dovuto, sarà posto a carico dell’Amministrazione e liquidato con separato decreto collegiale.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in € 550,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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