L’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario non richiede la spedizione in forma esecutiva (TAR Lombardia n. 2845 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni per la proposizione del ricorso per ottemperanza decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza del giudice ordinario munita di attestazione di conformità all’originale, e non richiede la spedizione in forma esecutiva, divenuta non più necessaria a seguito della riforma dell’art. 475 c.p.c. L’attestazione di conformità, apposta sulla copia informatica del provvedimento, vale essa stessa a conferire al documento efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire il giudicato legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina sin d’ora del commissario ad acta, al quale non spetta alcun compenso trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, due sentenze di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’una relativa all’accredito sulla carta del docente di somme per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, l’altra al pagamento di differenze retributive. I provvedimenti, notificati in copia informatica con attestazione di conformità, erano passati in giudicato. L’amministrazione non aveva tuttavia dato esecuzione alle statuizioni, sicché la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo scrutinato la propria giurisdizione e la procedibilità del ricorso, verificando il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Sul punto, ha precisato che la nozione di “titolo esecutivo” richiamata dalla norma deve essere intesa quale atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non già quale “spedizione in forma esecutiva”. Tale distinzione assume rilievo decisivo alla luce della riforma, cd. Legge Cartabia, che ha modificato l’art. 475 c.p.c., eliminando la necessità della spedizione in forma esecutiva per portare a esecuzione i provvedimenti giurisdizionali.
La Circostanza che la sentenza sia stata notificata in copia informatica munita di attestazione di conformità, e non in forma esecutiva, non incide pertanto sulla idoneità del titolo a fondare l’azione di ottemperanza. Dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore decorre il termine per ricorrere, secondo l’orientamento già espresso dal Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309. Il ricorso è stato conseguentemente ritenuto procedibile.
Nel merito, il Collegio ha accertato l’inadempimento dell’amministrazione, non avendo essa eseguito le porzioni di giudicato azionate. Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria dell’obbligo di dare esecuzione alle sentenze entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, il quale assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro sessanta giorni, senza alcun compenso.
Quanto alle spese, la resistente è stata condannata alla rifusione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La liquidazione ha tenuto conto del valore contenuto della controversia e della natura dell’attività difensiva, ritenuta minima e stereotipata in questa materia.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale