Ottemperanza al giudicato per il mancato accredito della carta del docente (TAR Molise n. 58 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, una volta passata in giudicato, è titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 149/2022, come integrato dalla legge n. 197/2022, la notificazione della copia conforme della sentenza è sufficiente per la costituzione del titolo esecutivo, non essendo più richiesta la spedizione in forma esecutiva ai sensi del novellato art. 475 cod. proc. civ.. Nell’azione di ottemperanza per l’esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme, il giudice amministrativo può nominare fin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris, che dovrà attivarsi solo in caso di perdurante inadempienza dell’Amministrazione decorso il termine assegnato per l’esecuzione.

Il Fatto

La ricorrente, docente precaria titolare di supplenze nell’anno scolastico 2022/2023, aveva ottenuto dal Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a conseguire il beneficio della cosiddetta carta del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 500,00 mediante accredito sulla relativa piattaforma elettronica, in applicazione dell’orientamento della Corte di Cassazione richiamato in motivazione.

La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata in copia conforme all’Amministrazione, che tuttavia restava inadempiente. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Molise ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, ritenendo ammissibile il ricorso in quanto la sentenza del Tribunale di Isernia risultava passata in giudicato, come attestato in data 11.07.2025.

Quanto alle formalità di notificazione del titolo, il Collegio ha richiamato il nuovo testo dell’art. 475 cod. proc. civ., come modificato dal D.lgs. n. 149/2022 e dalla legge n. 197/2022, che dal 28 febbraio 2023 non richiede più la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notificazione in copia conforme all’originale. Nel caso di specie, la notifica eseguita dalla ricorrente all’indirizzo PEC dell’Amministrazione è stata ritenuta conforme alle prescrizioni normative.

Il Tribunale ha poi ricordato che il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., è previsto per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, e che la somma richiesta corrisponde esattamente a quella indicata nella sentenza da eseguire.

Accertato il perdurante inadempimento, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere al pagamento nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando fin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere su istanza della ricorrente nel termine di ulteriori 40 giorni.

Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 350,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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